Legittimità del trust c.d. "liquidatorio". Applicabilità della normativa in materia di cessione dell'azienda. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 3128 del 10 febbraio 2020)

In tema di "trust" istituito a fini liquidatori, la legittimità dell'atto mediante il quale i beni sono attribuiti al "trustee" necessita di un vaglio, particolarmente penetrante, da parte del giudice di merito, condotto esaminando l'operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti nel rispetto dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie. Pertanto, è ammissibile, ed è assoggettato alla disciplina dell'art. 2558 c.c., concernente la successione nei contratti in caso di cessione di azienda, il programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali attuato per mezzo di un "trust" cd. liquidatorio, con il quale, nell'interesse dei creditori in attesa di liquidazione, sia conferito ad un "trustee", senza confinamento del debito operativo, tutto il patrimonio sociale, in particolare un'azienda, con cancellazione della stessa società ex art. 2495 c.c. e in mancanza di riferimenti alle attività compiute per il soddisfacimento dei detti creditori, riservando al medesimo "trustee" la scelta gestionale tra continuità aziendale e liquidazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Duplice il profilo di interesse della pronunzia che si commenta. In primis (anche se non costituisce certo una novità) l'affermazione della liceità della causa in concreto del trasferimento in trust di cespiti destinati all'esercizio dell'attività d'impresa finalizzato ad esigenze liquidatorie. In tali eventualità l'investitura del trustee nella titolarità dei beni aziendali non soltanto non è funzionale alla distrazione di essi, ma, al contrario, proprio a garantire l'uniformità di trattamento dei creditori sociali (impedendo l'esercizio di azioni individuali da parte di costoro) nonchè al mantenimento dell'unitarietà gestionale dell'impresa. Finalità entrambe meritevoli di protezione e apprezzamento, anche se da sottoporre a vaglio critico quanto alla effettività delle medesime. In secondo luogo (e tale conclusione rappresenta una prospettiva poco esplorata) la S.C. pone in luce come il trasferimento dei cespiti aziendali al trustee debba ritenersi assoggettato alle norme proprie della cessione dell'azienda, con speciale riferimento all'art. 2558 cod.civ., dettato in tema
di successione dei contratti. I rapporti di debito e di credito che ne scaturiscono, possiedono carattere "operativo", inerente cioè alla gestione dell'azienda conferita. Rilevanti le conseguenze: tali rapporti non possono essere reputati investiti dall’effetto segregativo proprio del trust in quanto per essi la legge, in considerazione del riferito aspetti dinamico, li assoggetta ad una differente disciplina.

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