Leasing traslativo, inadempimento dell'utilizzatore: manifesta eccessività della penale. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 888 del 17 gennaio 2014)

In tema di leasing traslativo le clausole contrattuali che attribuiscano alla società concedente il diritto di recuperare, nel caso di inadempimento dell'utilizzatore, l'intero importo del finanziamento ed in più la proprietà e il possesso dell'immobile, attribuiscono alla società stessa vantaggi maggiori di quelli che essa aveva il diritto di attendersi dalla regolare esecuzione del contratto, venendo a configurare gli estremi della penale manifestamente eccessiva rispetto all'interesse del creditore all'adempimento, di cui all'articolo 1384 c.c..
Al fine di evitare clausole penali che attribuiscano al concedente vantaggi eccessivi, occorre che sia specificamente attribuito all'utilizzatore - una volta restituito l'intero importo del finanziamento - il diritto di recuperare proprietà e disponibilità del bene oggetto del leasing, in termini prestabiliti e precisi (non mere e generiche facoltà, indeterminate nei tempi e nei modi e rimesse alla discrezione altrui); oppure il diritto di imputare il valore dell'immobile alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere, ove così le parti così preferiscano: sempre che le relative decisioni e scelte siano concordate e non rimesse all'arbitrio dell'una o dell'altra di esse.

Commento

(di Daniele Minussi)
Con il contratto di leasing una parte (concedente) acquista, su indicazione di un'altra parte (utilizzatore) per concederlo in locazione finanziaria. All'esito del periodo di tempo stabilito, l'utilizzatore può conseguire la proprietà del bene corrispondendo il canone finale. Va da sè, stante tale schema, che nell'ipotesi di inadempimento dell'obbligazione consistente nel pagamento dei canoni, l'utilizzatore sia tenuto a restituire il bene (che ancora non gli appartiene) e, contemporaneamente, a corrispondere i canoni ancora a scadere. Lo squilibrio delle posizioni delle parti appare chiaro: sostanzialmente il concedente viene contemporaneamente ad essere titolare sia del diritto di percepire i canoni a scadere, sia di rientrare nella disponibilità del bene, in un certo senso "migliorando" addirittura la propria condizione rispetto a quella in cui si troverebbe qualora l'utilizzatore fosse adempiente.
Ciò premesso, la S.C. indica in maniera chiara la via che conduce al riequilibrio delle posizioni contrattuali. Una volta qualificata come clausola penale quelle pattuizioni che consentono di conseguire i vantaggi di cui sopra, se ne valuta la manifesta eccessività. A tale giudizio si accompagna l'indicazione del rimedio: a) la specifica attribuzione all'utilizzatore del diritto di recuperare in tempi precisi la proprietà del bene una volta restituito l'intero importo del finanziamento, oppure b) il diritto di imputare il valore dell'immobile alla somma dovuta in restituzione delle rate a scadere. Il tutto in base a decisioni concordate e non lasciate al mero arbitrio di una delle parti.

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