Lastrico solare appartenente a due contitolari. Usucapibilità da parte di uno di essi: condizioni. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 37736 del 1 dicembre 2021)

In tema di comunione, non essendo ipotizzabile un mutamento della detenzione in possesso, né una interversione del possesso nei rapporti tra i comproprietari, ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocamente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva, sicché, in presenza di un ragionevole dubbio sul significato dell'atto materiale, il termine per l'usucapione non può cominciare a decorrere ove agli altri partecipanti non sia stata comunicata, anche con modalità non formali, la volontà di possedere in via esclusiva.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in commento prende in esame una situazione definibile in chiave di compossesso, vale a dire di contitolarità del potere di fatto su un bene da parte di più soggetti. A tale riguardo è il caso di sottolineare la distinzione tra un compossesso instaurato tra soggetti titolari di posizioni giuridiche soggettive omogenee o disomogenee le une rispetto alle altre. Si facciano i seguenti casi : A) quello di Primo e di Secondo, ciascuno dei quali possegga il bene sine titulo ; B) quello in cui Tizio, proprietario pieno del bene, condivide il possesso con Caio, il quale invece sia sprovvisto di un qualsiasi diritto in merito; C) quello infine in cui Tizio, Caio e Sempronio, comproprietari pro indiviso del bene, esercitino il possesso sul medesimo. Quest'ultima è la fattispecie in concreta considerazione, nella quale vi sono due soggetti comproprietari di un lastrico solare, rispetto al quale uno dei due reclama di aver acquisito la proprietà esclusiva in conseguenza dell'usucapione maturata. Come ha avuto modo di osservare la giurisprudenza, pur nel caso in cui il possesso di uno dei partecipi alla comunione si sostanzi nel godimento esclusivo sull'intera cosa, ciò non può condurre all'usucapione di essa, se non quando sia il riflesso dell'instaurazione di una situazione di fatto tale da impedire il parallelo godimento e compossesso degli altri contitolari (Cass. Civ., Sez. II, 966/2019, Civ. Sez.II, 19478/07). E' stato inoltre deciso che il detto acquisto a titolo originario prescinde da un qualsiasi atto ufficiale di interversione del possesso, fondandosi esclusivamente sull'esclusività della situazione di fatto, incompatibile con il pari potere degli altri aventi diritto (Cass. Civ., Sez. II, 24214/2014).

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