L'operazione fittizia (compravendita che "sfuma" lasciando sul campo le somme versate) non configura mero abuso del diritto, ma costituisce reato. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 13107 del 21 marzo 2018)

L’istituto dell’abuso del diritto di cui all’art. 10 bis della legge n. 212/00, che, per effetto della modifica introdotta dall’art.1 del decreto legislativo n. 128/15, esclude ormai la rilevanza penale delle condotte ad esso riconducibili, ha applicazione solo residuale rispetto alle disposizioni concernenti comportamenti fraudolenti, simulatori o comunque finalizzati alla creazione e all’utilizzo di documentazione falsa di cui al decreto legislativo n. 74/2000, cosicché esso non viene mai in rilievo quando i fatti in contestazione integrino le fattispecie penali connotate da tali elementi costitutivi, come ad esempio nel caso della compravendita immobiliare simulata che genera perdite per la società da esibire elementi passivi fittizi nella dichiarazione annuale Ires.

Commento

(di Daniele Minussi)
Mettere in scena un "finto" preliminare di compravendita immobiliare inteso a giustificare ex post l'abbandono di somme erogate a titolo di acconto o di caparra, dando luogo a perdite in capo alla società configura un reato. Viene al riguardo in considerazione la fattispecie di cui all'art. 4 del d.lgs. 74/2000 e non ha a che fare con la figura dell'abuso del diritto di cui all'art.10 bis della l. 212/2000.

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