L'accordo con il quale cui le parti di una vendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo differente da quello indicato nell'atto notarile è sottoposto alle limitazioni della prova testimoniale di cui all'art.2722 cod.civ. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 7769 del 15 aprile 2011)
La pattuizione con cui le parti di una compravendita immobiliare abbiano convenuto un prezzo diverso da quello indicato nell'atto scritto, soggiace, tra le stesse parti, alle limitazioni della prova di cui all'art. 1417 c.c., avendo la prova ad oggetto un elemento essenziale del contratto che deve risultare per iscritto. E' noto infatti che i limiti di prova di cui all'art. 1417 c.c. operano anche in presenza di una simulazione soltanto parziale, ogni qual volta questa si traduca nell'allegazione di un accordo ulteriore e diverso da quello risultante dal contratto, comunque destinato a modificare l'assetto degli interessi negoziali riportato nel documento sottoscritto dalle parti. Né si può sostenere che il requisito di forma sarebbe soddisfatto dal negozio simulato, in quanto essendo il contratto dissimulato destinato ad avere effetti fra le parti, deve avere i requisiti di forma necessari per la validità dello stesso, secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 1414, comma II, c.c..