Iscrizione di ipoteca giudiziale ed abuso del diritto. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 6533 del 5 aprile 2016)

Nell’ipotesi in cui risulti accertata l’inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale, è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità ex art.96, comma II c.p.c., quando non ha usato la nomale diligenza nell’iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito, secondo i parametri individuati nella legge, così ponendo in essere, mediante l’eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela, un abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il creditore che "esagera" iscrivendo ipoteca giudiziale sui beni del debitore rischia, quando successivamente la sottostante pretesa si riveli infondata. A quel punto infatti si può ben dire che egli abbia agito al di fuori del diritto, non essendo la cautela giustificata da una pretesa fondata. A rigore non si tratta però di "abuso" se non in senso lato, dal momento che si può concludere qualificando la condotta del presunto creditore come "non iure".

Aggiungi un commento