Intestazione fiduciaria di bene immobile. Manleva del fiduciario (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 37709 del 1 dicembre 2021)

La prescrizione del diritto del manlevato ad essere tenuto indenne dal mallevadore decorre dal momento nel quale il primo ha subito le conseguenze patrimoniali negative oggetto del cd. patto di manleva, essendo il detto manlevato titolare di un diritto di rivalsa - tramite il quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo può rifarsi su altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - e non già di un diritto di regresso, azionabile, invece, avverso i suoi condebitori solidali, da chi abbia integralmente onorato un debito. Pertanto, ove un immobile sia venduto ed intestato ad un fiduciario, con l'intesa che il fiduciante paghi tutte le imposte relative al bene e si faccia carico di ogni eventuale richiesta avanzata in merito nei confronti del medesimo fiduciario, il termine entro il quale quest'ultimo può domandare il rimborso di quanto corrisposto all'erario va computato dalla data del pagamento del tributo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che con la locuzione "patto di manleva" si intende alludere, nella fattispecie, a quell'accordo negoziale mediante il quale il fiduciante si obbliga a rivalere il fiduciario di tutte le conseguenze negative riconducibili alle pretese del fisco in relazione all'appartenenza del bene immobile soltanto fiduciariamente intestato a quest'ultimo, nel caso sottoposto all'attenzione della S.C. veniva in considerazione la richiesta del fiduciario rivolta al fiduciante onde essere rivalso di quanto corrisposto all'erario in relazione alla situazione di titolarità dell'immobile. Secondo la Cassazione detto diritto di rivalsa (ben diverso dal diritto di regresso che sia vantato da uno dei condebitori in solido quando abbia ad adempiere al comune debito nei confronti degli altri coobbligati solidali) si prescrive in dieci anni a far tempo dalla data di esecuzione del pagamento.

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