Interdizione del beneficiario di amministrazione di sostegno: può essere disposta per il sol fatto della inapplicabilità a quest'ultimo della sostituzione fedecommissaria? (Tribunale di Bologna, 31 ottobre 2018)
L’amministratore di sostegno non può chiedere l’interdizione dell’assistito solo per disporre della successione di quest’ultimo attraverso l’istituto della sostituzione fedecommissaria. La misura di tutela più “restrittiva”, infatti, deve essere applicata solo se necessaria. Il giudice tutelare, peraltro, ha facoltà di estendere alcuni effetti dell’interdizione o inabilitazione al beneficiario dell’amministrazione di sostegno su specifica e motivata istanza di parte.