Il perfezionamento di un patto di opzione non determina il sorgere del diritto del mediatore alla provvigione. (Cass. Civ., Sez. III, n. 24445 del 21 novembre 2011)

La stipula di un patto di opzione, nel quale vi sono due parti che convengono che una di esse resti vincolata dalla propria dichiarazione, mentre l’altra resti libera di accettarla o meno, non fa sorgere un vincolo giuridico che abiliti ciascuna delle parti ad agire per l’esecuzione specifica del negozio o per il risarcimento del danno, con la conseguenza che non matura il diritto del mediatore alla provvigione. L’affare può dirsi concluso solo ove sorga tra le parti un rapporto obbligatorio. Tale effetto può nascere anche da negozi giuridici preparatori, ma alcuni di essi non sono idonei alla nascita di effetti obbligatori. Tra i negozi preparatori inidonei al sorgere di un rapporto obbligatorio vi sono la puntuazione e anche l’opzione. Dall’opzione sorge per l’opzionario un diritto potestativo e per il concedente una posizione di soggezione, non già un rapporto obbligatorio.

Commento

(di Daniele Minussi)
Condivisibile la conclusione della S.C.: se il diritto alla provvigione sorge in esito alla conclusione dell'affare, esso non può certo dirsi perfezionato con la mera stipulazione di un patto di opzione che, a differenza di quanto si può dire per il contratto preliminare, non obbliga a concludere il contratto definitivo, semplicemente conferendo ad una delle parti il diritto di contrattare, diritto che potrà considerarsi sussistente soltanto quando l'opzione sarà esercitata.

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