Rimborso delle spese (mediazione)



Salvo contrarie convenzioni il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso (art.1756 cod.civ. ).

La norma viene ad introdurre una differenziazione tra diritto alla provvigione e diritto al rimborso delle spese. Il primo è subordinato alla conclusione dell'affare, il secondo deriva comunque dal mero espletamento di un'attività dalla quale scaturiscano esborsi nota1.

Il debito relativo al rimborso delle spese deve essere considerato di valuta e non di valore, essendo pertanto soggetto al principio nominalistico (Cass. Civ. Sez. III, 186/82  ).

Note

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Occorre tuttavia precisare che, secondo un'opinione (cfr. Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm.cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.668; Carraro, La mediazione, Padova, 1960, p.51) l'obbligo di rimborsare il mediatore nascerebbe non già dal generico incarico di mediazione, bensì dallo specifico incarico di compiere l'attività per cui sono necessarie le spese. Vi sarebbe una sorta di autorizzazione rilasciata al mediatore ad effettuare detti esborsi. Secondo altri la lettera della norma dovrebbe invece far ritenere rimborsabili tutte le spese sostenute nell'espletamento dell'incarico di mediazione (così Azzolina, La mediazione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, vol.VIII, Torino, 1955, p.126).
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Bibliografia

  • AZZOLINA, La mediazione, Torino, Tratt.dir.civ. diretto da Vassalli, VIII, 1955
  • CARRARO, La mediazione, Padova, 1960
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968

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