Figure affini al patto di riscatto




Assumeremo in considerazione alcuni istituti (per lo più afferenti a pattuizioni autonome rispetto al contratto di compravendita) qualificati da caratteristiche affini al patto di riscatto. Il patto di retrovendita possiede, a differenza del riscatto, effetti meramente obbligatori, non conferendo a colui che intende recuperare la proprietà sul bene oggetto della negoziazione, alcun diritto potestativo ad attuazione autonoma. Il patto d'opzione (art.1331 cod.civ.) è invece contrassegnato da una forza per certi versi analoga rispetto a quella che contraddistingue il riscatto. Da questo si distingue sia in relazione all'opponibilità di quest'ultimo anche agli eventuali subacquirenti (ciò che invece non si può riferire per l'opzione), sia con riferimento al meccanismo di operatività, dal momento che il fruttuoso esercizio del riscatto postula non soltanto la relativa dichiarazione, bensì anche il pagamento del prezzo e delle altre spese sostenute dal compratore.

Infine, nel patto di migliore offerta (anche denominato in diem addictio ) la risoluzione degli effetti della vendita perfezionata dipende da un evento in una qualche misura estraneo alle parti, vale a dire dall'offerta di un maggior prezzo da parte di un terzo (anche se il compratore ha la possibilità di mantenere fermo l'acquisto adeguandosi alla nuova misura del corrispettivo).

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