Fondo patrimoniale e nullità parziale. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 27792 del 28 ottobre 2024)

In tema di fondo patrimoniale, l’art. 1419 cod.civ. pone la regola della non estensibilità all’intero contratto della nullità che ne inficia eventualmente solo una parte, stabilendo, in via del tutto eccezionale, che la nullità parziale di un contratto o di singole clausole importi la nullità dell’intero contratto solo se risulta che “i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. L’indagine sull’essenzialità della clausola nulla è finalizzata a ricostruire in chiave oggettiva se il contratto, una volta espunta la clausola nulla, sia ancora idoneo a realizzare gli interessi perseguiti dalle parti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie al vaglio della S.C., veniva in considerazione la clausola del fondo patrimoniale con il quale era stato disposto il conferimento della quota di comproprietà della casa familiare spettante alla figlia dei soggetti costituenti il fondo, immobile che si trovava, in comunione con l'ex convivente di fatto di costei.
Al di là della nullità per difetto di causa, essendo il fondo costituito da soggetti terzi (i genitori della figlia conferente), sarebbe stata altresì necessario acquisire l'accettazione dei coniugi costituenti il fondo, come previsto dall’art. 167, secondo comma, c.c, accettazione che nell'ipotesi concreta non sussisteva. La Cassazione in ogni caso ha ritenuto di salvare la validità dell'atto, accogliendo il profilo relativo alla nullità parziale. Considerato infatti che l'art.1419 cod.civ. pone la regola della non estensibilità all'intero contratto della nullità che ne inficia eventualmente solo una parte, la S.C. ha statuito che la nullità dell'intero contratto abbia luogo solo se risulta che "i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità", essendo l'indagine sull'essenzialità della clausola nulla finalizzata a ricostruire in chiave oggettiva se il contratto, a seguito dell’espunzione, sia ancora idoneo a realizzare gli interessi perseguiti dalle parti.

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