Fingersi promissario acquirente di un immobile allo scopo di rappresentare una apparente legittimazione a disporne integra il reato di truffa. (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 32514 del 23 luglio 2015)

La falsa rappresentazione della qualità di intermediario incaricato della vendita di un immobile di proprietà di altri soggetti - realizzata mostrando un preliminare di vendita dal quale risulta la legittimazione ad effettuare l'acquisto dell'immobile - e l'esibizione di un atto di compravendita non firmato valgono a realizzare la condotta di truffa, anche se non viene omesso di rendere noto all'acquirente l'appartenenza del bene ad altri soggetti.

Commento

(di Daniele Minussi)
Non configura mero inadempimento contrattuale, bensì la fattispecie criminosa della truffa la condotta di colui che si sia fatto consegnare denaro in vista dell'acquisto di un immobile di cui l'agente abbia assicurato la disponibilità in qualità di intermediario del proprietario, mostrando un contratto preliminare in cui egli rivestiva la qualità di parte promissaria acquirente nonchè una bozza di contratto definitivo, ancorchè non sottoscritta da alcuno. Non si tratta infatti di un mero inadempimento dell'obbligazione di vendere la cosa altrui, ma dell'allestimenti di artifici e raggiri allo scopo di indurre l'altra parte a porre in essere un atto di disposizione patrimoniale allo scopo di trarne illecito profitto.

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