Fingersi promissario acquirente di un immobile allo scopo di rappresentare una apparente legittimazione a disporne integra il reato di truffa. (Cass. Pen., Sez. VI, sent. n. 32514 del 23 luglio 2015)
La falsa rappresentazione della qualità di intermediario incaricato della vendita di un immobile di proprietà di altri soggetti - realizzata mostrando un preliminare di vendita dal quale risulta la legittimazione ad effettuare l'acquisto dell'immobile - e l'esibizione di un atto di compravendita non firmato valgono a realizzare la condotta di truffa, anche se non viene omesso di rendere noto all'acquirente l'appartenenza del bene ad altri soggetti.