Fallimento del promittente alienante e contratto preliminare trascritto. L'accoglimento della domanda giudiziale ex art. 2932 cod.civ. produce i propri effetti traslativi senza che il curatore possa ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 26641 del 22 ottobre 2018)

Il vittorioso esito del giudizio di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo di compravendita è incompatibile con la coltivazione del giudizio di opposizione allo stato passivo, basato sulla insinuazione al passivo ai sensi dell'art. 72, co. 7, L. Fall. (R.D. n. 267 del 1942) per la mancata stipula del definitivo e lo scioglimento del contratto preliminare. Ne segue che il curatore del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare, ai sensi dell’art. 72 legge fall., con effetto verso il promissario acquirente, ove questi abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 cod. civ. e la domanda stessa sia stata accolta con sentenza trascritta, dal momento che, a norma dell'art. 2652, co. 1, n. 2), c.c., la trascrizione della sentenza di accoglimento prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'efficacia prerogativa conseguente all'intervenuta trascrizione del contratto preliminare di vendita prevale su quella della pronunzia di fallimento in base al criterio della priorità cronologica. Dunque il curatore fallimentare non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art.72 l. fall. quando, all'esito del giudizio, sia seguita l'emissione di pronunzia costitutiva ex art. 2932 cod.civ. in accoglimento della predetta domanda. E' lo stesso n.2 del I° comma dell'art. 2652 cod.civ. a sancire tale esito. La pronunzia è peraltro conforme a Cass. Civ. S. U. 18131/2015.

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