Essenzialità della completezza della data ai fini dell'olografia. Effetti dell'annullamento del testamento (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 9364 del 21 maggio 2020)

In tema di validità del testamento olografo, la completa indicazione della data, composta di giorno, mese ed anno, costituisce un requisito essenziale di forma dell'atto anche nel caso in cui, in concreto, l'omissione sia irrilevante rispetto al regolamento d'interessi risultante dalle disposizioni testamentarie.
La pronuncia di annullamento del testamento ha efficacia retroattiva e comporta il ripristino della situazione giuridica al momento della apertura della successione, con delazione, quindi, in favore del successibile "ex lege", come se il testamento non fosse esistito. Prima che sia pronunziato l'annullamento è comunque valido l'atto di disposizione compiuto dall'erede legittimo conformemente all'atto di ultima volontà successivamente dichiarato invalido.

Commento

(di Daniele Minussi)
La data consiste nell'indicazione dell'aspetto cronologico in cui si colloca il perfezionamento dell'atto di ultima volontà. Essa fa riferimento al giorno, al mese ed all'anno. Questi elementi sono surrogabili da menzioni equipollenti, ogniqualvolta che, per il tramite di esse sia ricostruibile in maniera certa la data (es.: il giorno del mio compleanno, Natale 2000, il giorno di Pasqua del 2016). Ciò premesso, la completezza dell'indicazione è fondamentale ai fini della forma olografa, il cui difetto costituisce un vizio rilevanti ai fini della validità dell'atto. La difettosa indicazione della data non condurrebbe alla radicale nullità del testamento, ma alla semplice annullabilità per vizi formali, ai sensi del II comma dell'art. 606 cod.civ. (il cui I° comma prevede la nullità per le sole ipotesi di mancanza di autografia o di sottoscrizione). Ciò premesso, la pronunzia in esame, dopo aver statuito nel senso della semplice annullabilità del testamento olografo connotato da una indicazione incompleta della data, ha messo in luce la natura retroattiva della sentenza che abbia a dichiarare l'invalidità di esso, ciò che non impedisce tuttavia la validità degli atti di disposizione posti in essere dall'erede nel tempo antecedente (alla trascrizione della domanda giudiziale di annullamento). Giova osservare come disposizioni quali l'art. 534 cod.civ. si pongano comunque come baluardo a difesa dei terzi aventi causa dall'erede apparente.

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