Esecuzione in forma specifica di contratto preliminare. Conseguenze del recesso operato da uno soltanto tra i promissari acquirenti. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 254 del 5 gennaio 2022)

Quando una parte negoziale, nel senso di centro di imputazione delle posizioni attive o passive nascenti dal contratto, ha carattere soggettivamente complesso, essa resta insensibile alle mutazioni attinenti ai soggetti che la costituiscono, e tale insensibilità si riflette anche su quelle posizioni; ne consegue, con riguardo ad ipotesi di preliminare di compravendita, che ove più soggetti si siano obbligati, con un'unica promessa, ad acquistare "pro indiviso" un immobile, l'adesione di uno dei promittenti compratori all'unilaterale recesso del promittente venditore non impedisce agli altri di chiedere l'emissione della sentenza costitutiva che tiene luogo del contratto non concluso ex art. 2932 cod.civ., rendendosi acquirenti dell'intero immobile.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia in esame pone un principio invero assolutamente logico: il concetto di parte infatti può ben non coincidere con quella di entità soggettiva, ben potendo una delle parti del contratto possedere una consistenza soggettiva complessa. Va da se come, in tale ultima ipotesi, le vicende di uno dei soggetti che sostanziano una delle parti non possa sortire effetti sullo svolgimento del rapporto. Così, nel caso di specie, il fatto che uno dei promissari acquirenti in solido formanti una parte unitaria avesse espresso la propria adesione all'intento del promittente di sciogliersi dal vincolo contrattuale, è del tutto irrilevante in relazione alla possibilità che gli altri agiscano ex art. 2932 cod.civ. per l'intero. In generale, sul tema della complessità soggettiva correlato alla praticabilità del rimedio in parola, si veda Cass. Civ. Sez. II, 6480/97; Cass. Civ., Sez. VI-II, 21609/2017 nonchè, per l'ipotesi in cui pluralità soggettiva concerna i promittenti alienanti, cfr.a Cass. Civ. Sez. Unite, 7481/93; nonché Cass. Civ., Sez. VI-II, 21938/2018.

Aggiungi un commento