Deliberazione CNN 2/56 in data 5 aprile 2008. Principi di deontologia professionale dei Notai (G.U. 30 luglio 2008).

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI
Con deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n. 2/56 del 5 aprile 2008 è stato approvato il testo riguardante i principi di deontologia professionale dei notai che qui di seguito si riporta.
Testo aggiornato, approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato con deliberazione n. 2/56 del 5 aprile 2008.
ART. 1
TITOLO I Della condotta - CAPO I Della vita pubblica e privata - SEZIONE I Dei valori sociali
1. Il notaio deve conformare la propria condotta professionale ai principi della indipendenza e della imparzialità evitando ogni influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti principi.
2. Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione di interpretazione e di applicazione della legge in ogni manifestazione della propria attività professionale, ricercando le forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati al suo ministero.
ART. 2
1. Il notaio, anche a tutela dell'interesse generale, deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche conoscenze in tutte le materie giuridiche che la riguardano. Le specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito della complessiva competenza professionale.
2. Il Consiglio Nazionale stabilisce con apposito regolamento le modalità della formazione permanente obbligatoria dei notai.
ART. 3
1. Il notaio deve comunque rispondere in modo adeguato, anche mediante specifiche forme assicurative, per i danni patrimoniali causati nell'esercizio della professione ed è tenuto ad adoperarsi per una corretta e sollecita definizione degli eventuali sinistri contestati.
ART. 4
SEZIONE II Delle incompatibilità
1. Il notaio deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, le funzioni o le attività qualificate incompatibili con l'ufficio di notaio, se per le prevedibili modalità di svolgimento possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e al prestigio della categoria.
ART. 5
CAPO II Del luogo di attività - SEZIONE I Della sede e dello studio
1. Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento dell'ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva disponibilità al servizio, con la presenza personale e con l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze della sede.
ART. 6
1. Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione notarile il notaio è tenuto ad assistere personalmente allo studio anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente della Corte di Appello, secondo le disposizioni impartite dai Consigli Notarili sulla base della situazione locale della sede e tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 45, co. 2 R.N. e di ogni altro elemento.
2. Il Consiglio Notarile propone al Presidente della Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza sulla base dei propri deliberati.
3. Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo studio il notaio è tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori della sede a singoli e particolari casi.
ART. 7
1. In ragione della unicità della sede notarile e del diretto collegamento tra sede e studio, è fatto divieto di tenere aperto altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.
2. Il Consiglio Notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di specifici settori di attività, può consentire l'utilizzazione di locali separati dallo studio.
ART. 8
1. I Consigli Notarili, oltre quanto già previsto negli articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad interporsi per rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della professione.
ART. 9
SEZIONE II Dell'ufficio secondario - Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio
1. È vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per la assistenza alla sede.
ART. 10
1. È vietata l'apertura di ufficio secondario in più di un Comune sede notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente presenza del notaio presso studi di altri professionisti od organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del presente divieto non è considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al periodo di vacanza della sede stessa.
ART. 11
1. Qualsiasi segnalazione dell'ufficio secondario deve riportarne specifica indicazione nonché riportare l'indicazione della sede del notaio.
ART. 12
1. Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile l'esistenza di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti, relativa alla attività svolta nell'ufficio secondario.
ART. 13
1. È vietato al notaio trasferire anche occasionalmente nell'ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da custodirsi presso lo studio.
ART. 14
CAPO III Della concorrenza - SEZIONE I Della illecita concorrenza
1. Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza, a titolo esemplificativo, i seguenti comportamenti:
a) la irregolare documentazione della prestazione nella quale ad esempio rientrano:
- la mancata e documentata specificazione di anticipazioni, onorari, diritti e compensi;
- la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;
b) l'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici comportamenti frettolosi o compiacenti.
2. La fattispecie si realizza in presenza di comportamenti non adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso, cui il notaio è tenuto nella esecuzione della prestazione. La varietà delle forme che possono assumere la frettolosità o compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:
- mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di famiglia;
- la ricorrente utilizzazione di clausole di dispensa limitatrici dell'incarico professionale ai fini della limitazione della responsabilità;
- omissione di comportamenti cui si è tenuti personalmente (in ordine ad es. all'accertamento dell'identità e all'indagine sulla volontà delle parti);
- offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio dell'attività notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di somme);
- garanzie particolari di esito favorevole di pratiche presso uffici fiscali, banche, enti pubblici e simili;
- rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per il compiuto ricevimento dell'atto.
ART. 15
SEZIONE II Della pubblicità
1. Nell'interesse collettivo, è consentita la pubblicità informativa, improntata alla sobrietà, concernente dati personali attinenti l'attività e situazioni ed elementi organizzativi fondati su dati obiettivi e verificabili, nel rispetto dell'indipendenza, della dignità e della integrità della funzione pubblica nonché del segreto professionale.
2. E' vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata.
ART. 16
1. Agli effetti dell'articolo 15, possono essere diffusi dati personali, obiettivi e verificabili, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi a:
- titoli di studio e professionali legalmente riconosciuti;
- docenza universitaria o in scuole di formazione;
- frequenza di master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico;
- svolgimento di conferenze in convegni giuridici;
- pubblicazioni giuridiche;
- conseguimento dei crediti formativi previsti;
- incarichi in organismi ufficiali del Notariato;
- partecipazione ad enti associativi senza scopo di lucro.
2. E' ammessa inoltre quale pubblicità informativa quella relativa a:
- disponibilità di lavoro in determinati giorni ed ore;
- struttura organizzativa dello studio;
- ubicazione e modalità di accesso allo studio;
- conoscenza da parte del notaio o del personale di studio di determinate lingue straniere.
3. L'informativa circa il compenso e i costi complessivi della prestazione deve rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, specificando analiticamente spese, anticipazioni, onorari, diritti e compensi.
4. A tutela del cliente i Consigli Notarili Distrettuali vigilano sul rispetto dei suddetti criteri.
ART. 17
1. Nel rispetto della funzione pubblica (e del prestigio e del decoro della categoria e per colmare asimmetrie informative) è consentito al notaio pubblicizzare i dati di cui all'articolo 15.
ART. 18
1. La partecipazione o collaborazione a trasmissioni o rubriche radio-televisive o giornalistiche, anche in forma di intervista nonché a iniziative e/o manifestazioni culturali, sportive, e, comunque, aperte al pubblico (pur se comporta indirettamente occasione di notorietà professionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa), non deve costituire strumento per la diffusione di dati pubblicitari diversi da quelli previsti dall'art. 15 e, per le circostanze di svolgimento, per l'immagine generale che si offre della figura del notaio e per la qualità e l'attendibilità dell'informazione, non deve ledere il prestigio ed il decoro della categoria.
ART. 19
CAPO IV Dei rapporti professionali - SEZIONE I Dei rapporti interni - § 1 Rapporti con i colleghi
1. Nei rapporti con i colleghi il notaio deve comportarsi secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà.
ART. 20
1. A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione dei principi di comportamento suddetti:
- non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;
- esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in genere dei colleghi, salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della prestazione;
- iniziare o proseguire in prestazioni demandate o già in corso presso colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;
- non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie dipendenze impiegati o collaboratori in genere operanti presso di loro;
- nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con i colleghi, non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del Consiglio Notarile;
- non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di informazioni con i colleghi;
- non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a disposizione dei colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a loro carico, copie di atti e documenti necessari per ricevere atti;
- non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessità dovuta a malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti, anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.
ART. 21
§ 2 Rapporti con il Consiglio Notarile
1. Il notaio è tenuto a prestare al Consiglio Notarile la più ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni ad esso demandate dalla legge, ai fini della garanzia della qualità della prestazione e della tutela del prestigio e del decoro della categoria.
2. I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.
3. I Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale obbligo ed esercitano l'azione disciplinare nei confronti di coloro che per due anni consecutivi non siano intervenuti alle adunanze ordinarie del collegio senza giustificati motivi.
ART. 22
1. Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici comportamenti, il notaio è tenuto:
a) a comunicare al Consiglio Notarile Distrettuale ovvero direttamente al Consiglio Nazionale del Notariato i dati e le informazioni in genere che gli siano richiesti da tali organi, anche con carattere di periodicità, riguardanti la propria attività professionale, le modalità di svolgimento della stessa e l'osservanza delle normative in materia di adempimenti, sia nella sua generalità per specifici periodi, sia per settori, luoghi o altre modalità determinate;
b) nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o trasmettere copia o estratti del repertorio, di atti, registri, libri e documenti, anche di natura fiscale, a fornire relazioni scritte e/o rispondere a questionari riguardanti le modalità di svolgimento dell'attività professionale;
c) a informare il Consiglio Notarile di problemi di generale rilevanza per l'attività professionale, specialmente nei rapporti con gli uffici pubblici, astenendosi dall'intraprendere iniziative personali;
d) a consentire accessi ed ispezioni, deliberate dal Consiglio Notarile Distrettuale, nel proprio studio ed in eventuali uffici secondari da parte del Presidente del Consiglio Notarile o di un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio Notarile.
ART. 23
§ 3 Rapporti derivanti dalla partecipazione agli organi di categoria
1. I notai componenti degli organi di categoria devono:
a) agire nell' esercizio del loro ufficio con indipendenza, imparzialità e riservatezza, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
b) garantire la loro costante partecipazione alle riunioni;
c) adoperarsi con assiduità per l'effettivo adempimento di tutti i compiti demandati a tali organi dalla legge e dalle norme deontologiche, con particolare riguardo, per i componenti dei Consigli Notarili Distrettuali, all'esercizio dei poteri di vigilanza e di disciplina sugli iscritti;
d) partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i notai, stimolando la loro collaborazione e partecipazione;
e) favorire il ricambio delle cariche anche nei casi non previsti dalla legge ed evitarne, ove possibile, il cumulo.
ART. 24
§ 4 Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la Cassa Nazionale del Notariato
1. Il notaio è tenuto a comportarsi, nei rapporti con il Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di solidarietà propri dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad essi di perseguire nei modi più efficaci le finalità istituzionali nell'interesse generale.
2. In particolare il notaio è tenuto:
a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:
- a conformare il proprio comportamento professionale alle determinazioni assunte dal Consiglio nell'esercizio dei suoi poteri; a prestare al Consiglio la collaborazione richiestagli;
- ad astenersi da iniziative personali o interventi presso autorità o pubblici uffici che possano interferire con l'attività del Consiglio stesso;
b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:
- ad indicare in modo preciso, obiettivo e veritiero i dati e le condizioni generali richiesti per l'ottenimento dalla stessa di contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad es. disagio economico, stato di bisogno, frequenza allo studio) e per fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;
- a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali nel caso di contrasti che per loro natura lo consentano;
c) ad annotare a repertorio gli onorari in base alla natura dell'atto secondo la tariffa ministeriale vigente ai fini dell'esatto versamento della Tassa Archivio e dei contributi agli organi istituzionali di categoria.
ART. 25
§ 5 Rapporti con le assicurazioni di categoria
1. Il notaio, assicurato da polizza convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato o da altri organismi istituzionali, è tenuto a fornire alle compagnie e/o all'ufficio competente del Consiglio Nazionale del Notariato fattiva collaborazione, con invio di esaurienti e veritiere relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere, evadendo con puntualità ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla valutazione della pratica.
2. Ad eguale collaborazione è tenuto il notaio in relazione alle forme assicurative in essere presso la Cassa Nazionale del Notariato.
ART. 26
§ 6 Rapporti con praticanti, tirocinanti, collaboratori e dipendenti
1. Nei rapporti con i praticanti il notaio è tenuto a prestare in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale adempimento della pratica notarile, nel modo prescritto dalla legge; particolare cura egli deve porre per l'insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei principi di deontologia professionale.
ART. 27
1. Il notaio deve prestare la massima cura per formare il tirocinante ad esercitare la funzione pubblica con le necessarie qualità professionali ed etiche.
2. In particolare il tirocinante deve avere la possibilità di partecipare a tutte le fasi relative alla stipula dell'atto e relativi adempimenti ed assistere alla indagine della volontà delle parti effettuata dal notaio.
3. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso commisurato all' effettivo apporto dello stesso all'attività dello studio.
4. Il tirocinante è soggetto alle norme del presente codice.
ART. 28
1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio è tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione professionale.
2. In particolare il notaio deve evitare:
- di coinvolgere, se non in casi eccezionali, i propri collaboratori e dipendenti quali procuratori in atti da lui ricevuti;
- di valersi della collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro attività.
ART. 29
SEZIONE II Dei rapporti esterni
1. Nei rapporti con gli uffici pubblici, le istituzioni e i professionisti di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e attribuzioni.
2. In particolare nei rapporti con gli uffici pubblici e con le istituzioni il notaio è tenuto:
a) a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate ad esercitare, offrendo, se necessario, la propria disinteressata collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto della funzione notarile;
b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma, per lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio, la collaborazione dei dipendenti degli uffici pubblici e delle istituzioni; e a non trarre vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi con essi. Il Consiglio Notarile svolge controlli, anche in collaborazione con i responsabili degli uffici pubblici e delle istituzioni, al fine di garantire il rigoroso rispetto delle norme che precedono.
ART. 30
TITOLO II Della prestazione - CAPO I Dell'incarico - SEZIONE I Dell'astensione
1. Oltre a quanto previsto dalla legge per i casi di irricevibilità degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il proprio ministero quando dell'atto siano parte società di capitali o enti dei quali egli sia amministratore, anche senza rappresentanza, o rivesta la qualità di componente di Collegio Sindacale o di organi di sorveglianza e controllo, ovvero sia unico socio o titolare del pacchetto di maggioranza della società.
ART. 31
SEZIONE II Della assunzione
1. Nell'ambito del generale dovere di imparzialità il notaio deve astenersi, nella fase di assunzione dell'incarico professionale, da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione che deve essere rimessa al libero accordo delle parti.
2. Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti imprenditori (costruttori, banche) o per incarico di intermediari (agenzie immobiliari, mediatori creditizi) il notaio, prima di assumere l'incarico, è tenuto ad informare l'altra parte (consumatore) della suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza di libero accordo.
3. Viola il dovere di imparzialità il notaio che:
a) si serve dell'opera di un terzo (procacciatore) che induca persone a sceglierlo;
b) conferisce al procacciatore l'incarico, anche a titolo non oneroso, di procurargli clienti;
c) tiene comportamenti non corretti atti a concentrare su di sé designazioni relative a gruppi di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche, enti, ecc.);
d) consente l'inserimento del suo nome in moduli o formulari predisposti;
e) si avvale della collaborazione anche non onerosa di Enti o Uffici il cui contatto con il pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti;
f) svolge ricorrenti prestazioni presso soggetti terzi, organizzazioni o studi professionali;
g) rileva a titolo oneroso lo studio notarile.
ART. 32
1. I Consigli Notarili, nell'ambito del loro generale potere-dovere istituzionale, sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione di informazioni dai notai e dai pubblici uffici e, nelle ipotesi previste dalla normativa di legge e regolamentare, mediante ispezione presso gli studi notarili e gli uffici secondari.
ART. 33
1. In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entità, della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o di altri elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai, inserimento di nominativi in moduli o formulari predisposti, situazioni di dominanza) i Consigli Notarili sono tenuti ad individuare, valutare e, se del caso, perseguire disciplinarmente comportamenti illeciti, attuati anche mediante pressioni dirette o indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e privati ed ogni altro soggetto interessato.
ART. 34
1. Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione, riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli enti ad essi assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli Notarili Distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che li caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare l'assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facoltà del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio diverso.
ART. 35
1. Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli tra il Consiglio Nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei notai è riservata ai Consigli Notarili Distrettuali secondo criteri che essi abbiano elaborato preventivamente.
ART. 36
CAPO II Della esecuzione - SEZIONE I Della personalità e segretezza - § 1 Della personalità
1. L'esecuzione della prestazione del notaio è caratterizzata dal "rapporto personale" con le parti. La facoltà di valersi di collaboratori non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico professionale.
ART. 37
1. In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:
- per l'accertamento della identità personale delle parti, con utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro possibilità di falsificazione;
- per l'indagine sulla volontà delle parti, da svolgere, in modo approfondito e completo, mediante proposizione di domande e scambio di informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
- per la direzione della compilazione dell'atto nel modo più congruente alla accertata volontà delle parti.
ART. 38
§ 2 Della segretezza
1. Nell'esercizio della sua attività il notaio è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli è altresì tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori.
ART. 39
1. Il ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a renderne nota ai terzi l'esistenza e il contenuto, se non su espressa richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti ad esso connessi.
ART. 40
SEZIONE II Della imparzialità e degli altri doveri
1. Il notaio, deve fornire alle parti il preventivo dei costi, spese e compensi della specifica prestazione richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.
ART. 41
1. Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la finalità della comune sicurezza delle parti stesse.
ART. 42
1. Il notaio è tenuto, in particolare, a svolgere, anche nell'autenticazione delle firme nelle scritture private, in modo adeguato e fattivo le seguenti attività:
a) informare le parti sulle possibili conseguenze della prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse, anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro volontà e intenzione;
b) proporre la scelta del tipo negoziale più adeguato alle decisioni assunte dalle parti, accertandone la legalità e la reciproca congruenza, svolgendo le richieste attività preparatorie e dirigendo quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente più idoneo per la sua completa efficacia e per la stabilità del rapporto che ne deriva;
c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a integrazione della lettura dell'atto per garantire ad esse il riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di responsabilità, nonché agli adempimenti che possono derivare dall'atto, valendosi, per questo ultimo aspetto, anche di separata documentazione illustrativa.
La scrittura privata tenuta a raccolta viene letta dal notaio alle parti, salva espressa dispensa delle parti stesse. Nell'autentica il notaio fa menzione della lettura o della dispensa dalla stessa. La reiterata presenza della clausola di esonero costituisce indizio di comportamento deontologicamente scorretto.
d) prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed impegno professionale, se necessario anche
dopo il perfezionamento dell'atto;
e) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni nei propri atti; qualora quanto sopra sia riconducibile a responsabilità del notaio la prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese da parte del notaio stesso; qualora errori od omissione non siano riconducibili al notaio, egli sarà comunque tenuto ad una fattiva collaborazione per la stipulazione di atti rettificativi.
In tale ultima circostanza il notaio potrà praticare condizioni particolarmente favorevoli nella determinazione dei propri compensi.
ART. 43
1. In relazione all'obbligo per il notaio di accettare incarichi ed effettuare prestazioni anche se di particolare scomodità e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere o stipulare in località distanti o scomodamente accessibili, in ospedali, case di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), è attribuita ai Consigli Notarili specifica potestà per assumere iniziative al riguardo (accogliere richieste in tal senso dall'utenza, indicare i colleghi che dovranno soddisfarle attraverso criteri di competenza per zone e/o di rotazione tra tutti i notai del Distretto).
ART. 44
SEZIONE III Protocolli dell'attività notarile
1. Costituisce comportamento deontologicamente scorretto la sistematica inosservanza dei protocolli dell'attività notarile approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato ai fini dell'adozione di adeguate misure a garanzia della qualità della prestazione.
2. I Consigli Notarili Distrettuali esercitano la relativa vigilanza a tutela del cittadino e dell'interesse generale.
ART. 45
SEZIONE IV Dell'affidamento di somme
1. Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto dall'art. 6 legge 22 gennaio 1934, n. 64, riceve un incarico che importa l'affidamento di somme di denaro, dovrà svolgerlo con la massima diligenza e trasparenza.
2. A tal fine nel documento col quale viene conferito al notaio l'incarico debbono essere chiaramente indicati:
- il contenuto, le modalità e i tempi di adempimento dell'incarico;
- le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario - che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed informate le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o circolare all'ordine del notaio o di una delle parti, bonifico sul conto corrente bancario del notaio, consegna di titoli di credito, etc.);
- le modalità di impiego delle somme o valori nelle more dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente bancario separato da quello dello studio o personale del notaio, dossier titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione contabile dal patrimonio del notaio, etc.);
- la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a seconda delle modalità di impiego determinate dalle parti;
- la misura del compenso dovuto al notaio;
- l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse (sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico consista proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in cui adempiuto l'incarico residui un quid da consegnare ad un determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le parti; tale previsione potrà essere omessa nel caso in cui la consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di un evento, oggettivamente controllabile.
ART. 46
1. I Consigli Notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle disposizioni di cui sopra.
ART. 47
CAPO III Degli atti in generale - SEZIONE I Della forma
1. L' "atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria di "atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto.
ART. 48
1. L'atto di "autenticazione delle firme" della scrittura privata, comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo di tenere i seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.
a) Controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni.
b) Indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è autenticato.
ART. 49
1. Negli atti conservati a raccolta, pubblici o autenticati, deve essere indicata l'ora di sottoscrizione.
ART. 50
SEZIONE II Del contenuto
1. Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza il notaio deve curare che dal testo dell'atto, normalmente risultino:
a) la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con indicazione dei più rilevanti effetti che ne derivano per diretta volontà delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilità);
b) le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di provenienza e atti direttamente connessi; formalità pregiudizievoli; servitù; vincoli di disponibilità);
c) gli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i diritti in oggetto, in modo da offrirne la chiara e non equivoca percezione, anche con allegazione che si richiede più frequente - di documenti grafici (ad es.: confini non generici; riferimenti catastali per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione di planimetrie);
d) le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che si rende necessario richiamare, precisando gli estremi per una loro diretta conoscenza;
e) ogni altra indicazione, menzione o allegazione che risultasse dovuta a seguito di emanazione di apposite norme da parte del Consiglio Nazionale del Notariato.
ART. 51
CAPO IV Di alcune specie di atti - SEZIONE I Degli atti relativi agli autoveicoli
1. Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in genere soggetti a pubblicità mobiliare o ad essi connessi, e nello svolgimento della attività professionale nel settore degli autoveicoli, il notaio deve tenere i seguenti comportamenti e attenersi alle seguenti prescrizioni:
a) Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto e la legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai documenti originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario, verificando per il soggetto titolare che siano rispettate le norme sul diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato il principio della continuità delle trascrizioni.
b) Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identità personale delle parti, anche con ricorso all'intervento dei fidefacienti; e, nei casi in cui l'accertamento sia soltanto documentale, compiere un prudente esame dei documenti di identificazione in relazione al tipo, alle modalità di rilascio e alla possibilità di falsificazione.
c) Informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica dell'atto richiesto e sugli adempimenti di pubblicità conseguenti nonché, nel caso in cui ricorra, sul particolare regime della procura alla vendita; in presenza di iscrizioni o di vincoli sull'autoveicolo o qualora non sia rispettabile la continuità delle trascrizioni farne specifico avvertimento all'intestatario, da documentare mediante la sua sottoscrizione dell'atto o con separata dichiarazione scritta.
d) Indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo del Comune nel quale l'atto è ricevuto.
ART. 52
1. Salvo il caso previsto all'articolo 54, è vietato al notaio l'esercizio della attività professionale presso sedi operative di agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il diretto collegamento con essi mediante raccolta e inoltro delle scritture presso il proprio studio.
ART. 53
1. Il notaio è tenuto a comunicare al Consiglio Notarile, secondo le indicazioni da esso impartite anche con carattere di periodicità, le modalità con cui esercita l'attività non occasionale, sia nella sede che fuori dalla sede e ogni mutamento successivo; nonché ad esibire o trasmettere al Consiglio, a richiesta, copia del repertorio e di atti e documenti, anche di natura fiscale, relativi ad attività svolte nel settore.
ART. 54
1. I Consigli Notarili sono tenuti a promuovere nel territorio del Distretto forme organizzate e direttamente controllate per il ricevimento degli atti, anche mediante la costituzione di Uffici unici o di associazioni nel Distretto, al fine di garantire, per orario di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio; con facoltà - ove ne ravvisino la opportunità - di organizzare l'attività anche in deroga al divieto di cui all'art. 51.
ART. 55
SEZIONE II Delle vidimazioni
1. La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve essere eseguita con tempestività, contestualmente alla presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita messa a disposizione per il loro ritiro.
2. Nella esecuzione di vidimazioni non iniziali il notaio deve controllare che i libri siano bollati e numerati ai sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le registrazioni e le scritturazioni siano continue e senza spazi in bianco.
ART. 56
1. Nell'esecuzione di vidimazioni non iniziali devono essere indicati i dati necessari alla diretta e completa individuazione della vidimazione, tra i quali la pagina nella quale essa è eseguita; di questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio.
ART. 57
SEZIONE III Delle attività previste dalla legge n. 302/1998 e successive modifiche
1. I Consigli Notarili Distrettuali sono tenuti a porre in essere forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza dei doveri deontologici nelle attività da compiersi con riferimento alla legge 302/1998 e successive modifiche, con particolare attenzione agli aspetti previsti:
- al paragrafo sulla illecita concorrenza;
- al paragrafo sulla pubblicità;
- ai paragrafi relativi ai rapporti con i colleghi e con il Consiglio Notarile e ai rapporti con uffici, Istituzioni e categorie professionali;
- ai paragrafi sulla assunzione e/o astensione relativa all'incarico;
- ai paragrafi inerenti la personalità, la segretezza e la imparzialità nella esecuzione della prestazione;
- al paragrafo che impone la completezza e la esattezza del documento di provenienza notarile.
2. I Consigli Notarili Distrettuali dovranno inoltre attivare la massima vigilanza sulla attenzione, diligenza e prontezza di esecuzione che il notaio dovrà adottare nell'assolvimento degli incarichi e, stante la deroga di cui al secondo comma dell'articolo 28 della legge professionale, su ogni possibile ipotesi di incompatibilità o di conflittualità che potesse manifestarsi nella esplicazione delle attività delegate.
ART. 58
1. I Consigli Distrettuali adotteranno le più opportune iniziative per organizzare modalità di attuazione del lavoro idonee a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalità esecutive di cui agli articoli 576 e seguenti del c.p.c.
ART. 59
1. Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio userà la diligenza dovuta secondo quanto previsto dalle vigenti regole deontologiche.
ART. 60
1. In relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla particolare incidenza della propria attività su interessi di soggetti aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempirà ai suoi compiti nei tempi indicati nella delega e a tal fine i Consigli Notarili Distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.

Commento

Viene definitivamente approvato il codice deontologico dei notai, apportando talune non irrilevanti modifiche rispetto al testo precedentemente proposto.

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