Obbligo di assistenza e assenza del notaio dallo studio



Lo stretto rapporto esistente tra il notaio pubblico ufficiale e la sede notarile alla quale è assegnato (e in maniera più ampia al Distretto di appartenenza), è ribadito anche dalla necessità che il notaio limiti le sue assenze dallo studio nei termini previsti dall'art. 26 l.n. (come novellato dal comma 4 dell’art. 12 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1).

La norma individua competenze e procedure in relazione alla possibilità che il notaio si assenti dallo studio nota1. La competenza del Consiglio notarile a concedere il congedo riguarda periodi complessivamente da uno a tre mesi, come stabilito dal IV comma, oppure fino ad un anno nell'ipotesi prevista dal successivo VI comma.

Ai sensi del V comma l'organo che ha concesso il permesso non potrebbe in alcun caso concederne un secondo alla stesso notaio entro il termine di 12 mesi, anche se la somma totale dei permessi non superi il limite di legge per tale organo nota2. Sembra invece prevalere l'interpretazione diversa che, fermo rimanendo il limite complessivo del congedo che può concedersi, la stessa autorità può entro dodici mesi procedere all'emanazione di due permessi di assenza.

Nei casi di assenza del notaio si procederà alla nomina del notaio delegato ai sensi dell'art. 44 l.n., come modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 249/06, come si procederà alla nomina del collega delegato nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 26 l.n.. L'art. 45 l.n. (come novellato dal D.Lgs. 166/06 ) prevede che, in luogo del notaio delegato, sia nominato un coadiutore per un periodo non inferiore ad un mese. La norma conferisce anche la posibilità che analogamente venga disposto in ausilio del notaio che svolga la funzione di commissario nel concorso notarile.

Gli artt. 50 , 51 e 52 reg.not. integrano la disciplina dei permessi di assenza stabilita dall'art. 26 l.n..

Note

nota1

Al notaio è fatto obbligo di mantenere funzionante lo studio in ogni periodo dell'anno, non potendo assentarsi se non nei limiti e con le autorizzazioni di cui all'art. 26.
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nota2

l.n.. Cfr. ST. CNN 6 novembre 1964, n. 74, Cfr. ST. CNN 29 agosto 1968, n. 220.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 10-2013/D, Chiarimenti e definizioni in tema di assistenza alla sede
  • Quesito n. 14-2013/D, Obbligo di assistenza alla sede e ruolo del consiglio notarile
  • Quesito n. 56-2011/T, Coadiutore, modalità di rilascio di ricevuta dei compensi

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