Contratto preliminare di vendita immobiliare. Trascrizione antecedente alla sentenza dichiarativa di fallimento del promittente alienante. Facoltà del curatore di sciogliersi dal vincolo contrattuale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 33238 del 16 dicembre 2019)

Nell'ipotesi di fallimento del promittente alienante, il curatore mantiene, anche in caso di domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di compravendita immobiliare, il potere di sciogliersi dal vincolo contrattuale. Laddove tuttavia il promissario acquirente/attore abbia trascritto la domanda prima della trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese, la dichiarazione di scioglimento del curatore non avrà effetti nei di lui confronti.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia è conforme all'orientamento del tutto prevalente (cfr. Cass. Civ. SSUU, 18131/2015; Cass. Civ., Sez. I, 26641/2018). Secondo la S.C. l'elemento dirimente che segna la praticabilità o meno per il curatore dell'opzione di sciogliersi dal vincolo contrattuale è costituito dalla priorità della esecuzione della formalità pubblicitaria. Qualora sia cronologicamente antecedente la trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 cod.civ. rispetto a quella della pronunzia dichiarativa di fallimento del promittente alienante, il recesso eventualmente esercitato dal curatore diviene inopponibile al promissario acquirente. Giova rammentare che, nell'ipotesi inversa, a quest'ultimo non rimarrebbe se non "mettersi in coda", iscrivendo il proprio credito relativo agli acconti versati al passivo del fallimento, subendo l'inevitabile falcidia.

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