Contratto autonomo di garanzia e nullità della clausola anatocistica non fondata su uso normativo. Legittimazione del garante ad eccepire nei confronti dell’Istituto di credito, la relativa causa di nullità. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 371 del 10 gennaio 2018)
Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.