Contratto autonomo di garanzia e nullità della clausola anatocistica non fondata su uso normativo. Legittimazione del garante ad eccepire nei confronti dell’Istituto di credito, la relativa causa di nullità. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 371 del 10 gennaio 2018)

Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va premesso come la pronunzia in considerazione abbia ribadito la nota posizione della S.C. in base alla quale le clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi come usi negoziali, ponendosi in contrasto con la norma imperativa di cui all'art. 1283 cod.civ., devono essere considerate nulle ai sensi dell'art. 1418 cod.civ.. Chiarito tale aspetto, è stato deciso che, tra le eccezioni che il garante può proporre nei confronti del creditore, pur trattandosi di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione, rientra anche quella fondata sulla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.

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