Circa la forma dell'atto risolutorio della donazione e l'attitudine a sortire effetti meramente obbligatori assunto in sede di proposizione del ricorso per la separazione personale. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 5937 del 3 marzo 2020)
Anche nel caso di accordo tra coniugi per la risoluzione di una donazione e quindi la retrocessione dei diritti immobiliari al donante, deve essere rispettata la stessa forma dell’atto originario e principale.
È nulla la scrittura privata allegata al ricorso di separazione che impegna il coniuge a risolvere una donazione. L’atto accessorio, infatti, deve rivestire la stessa forma di quello principale per il principio di simmetria che non può essere assolto dal verbale di udienza. Ne consegue che il mancato spontaneo adempimento dell’impegno non può formare oggetto di trasferimento ai sensi dell’articolo 2932 del codice civile.