Ammissibilità del preliminare di preliminare



Ci si pone l'interrogativo circa la configurabilità di una stipulazione preliminare avente a propria volta ad oggetto un contratto preliminare. La questione era stata risolta negativamente in giurisprudenza, essendosi osservato come non sia ammissibile lo schema procedimentale secondo il quale le parti si obbligano alla stipulazione di in contratto preliminare preordinato alla conclusione di un ulteriore vincolo non definitivo. Non sarebbe dunque prospettabile il c.d. preliminare di preliminare, il quale si paleserebbe privo di causa e, conseguentemente, nullo (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 8038/09 ; Tribunale di Napoli 23 novembre 1982; Pretura di Firenze 19 dicembre 1989). Il tema è stato rivisto sostanzialmente dalla S.C., la quale è intervenuta a Sezioni Unite, sancendo la legittimità di una siffatta pattuizione, ogniqualvolta fosse intesa ad assicurare una qualche valenza vincolante tra le parti (cfr. Cass. Civ. Sez. II, 23736/2020), le quali avessero inteso quantomeno dar vita ad un obbligo, seppure non dotato della coercibilità tipica del contratto preliminare (Cass. Civ., Sez. Unite, 4628/2015; cfr. anche, successivamente, Cass. Civ., Sez. II, 31188/2019: Cass. Civ., Sez. VI-II, 7868/2019; Cass. Civ., Sez. III, 6727/2019). Quale valenza avrebbero le eventuali dazioni di denaro intercorse in conseguenza del perfezionamento del preliminare di preliminare? Secondo un'opinione non potrebbero venir qualificate in chiave di caparra confirmatoria, ma costituirebbero "una mera conferma della serietà degli intenti del compratore", pur rimanendo la parte venditrice libera di recedere semplicemente restituendo la relativa somma, senza alcuna possibilità di ottenere ulteriori risarcimenti (App. Napoli, 22 maggio 2017). In conseguenza di siffatto accordo neppure potrebbe dirsi concluso quell' "affare" in conseguenza del quale matura in capo al mediatore il diritto alla provvigione (Cass. Civ., Sez. VI-II, ord. n. 28879 del 5 ottobre 2022; Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 32066/2021).

La costruzione in generale della figura, pur se ormai autorevolmente avallata dalla giurisprudenza della S.C., invero suscita perplessità.
Occorre al riguardo innestare le considerazioni svolte in tema di analisi dell'elemento causale del contratto preliminare. Se il fondamento di questo deve essere rinvenuto nella comune volontà dei contraenti intesa alla conclusione di un vincolo che, pur non essendo idoneo a produrre gli effetti tipici della stipulazione definitiva, comunque risulti già pienamente impegnativo per le parti, rimanendo le stesse autorizzate unicamente ad introdurre eventuali modifiche consensuali di carattere secondario rispetto agli elementi del contratto, appare chiaro che l'intento di dar vita ad un preliminare di preliminare non sarebbe altro se non la vana reiterazione di un meccanismo che, quando non sia idoneo a sfociare nel perfezionamento della negoziazione definitiva, si manifesta come del tutto futile e sovrabbondante. In altri termini, il contratto preliminare deve ritenersi rigorosamente preordinato alla conclusione di un contratto che realizzi in concreto il risultato giuridico perseguito delle parti: vale a dire il contratto "definitivo". Consentire la stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, siccome sfornito dell'efficacia tipica dello stesso, vale a dire dell'attitudine, qualora inadempiuto, a dar vita ad una pronunzia costitutiva che sostituisse la volontà privata, si risolverebbe in una sorta di duplicazione della fase precontrattuale, non venendo in fatto a distinguersi dalle minute o puntuazioni.

Si è osservato nota1, sia pure in difetto di una compiuta riflessione circa l'elemento causale della stipulazione preliminare, che la fattispecie in esame comporterebbe un'alterazione della sequenza logica preliminare-definitivo, a cagione dell'inserimento di un secondo preliminare che svolgerebbe in realtà una funzione pre-preparatoria che risulterebbe priva di funzione pratica. Il suo collegamento con la fattispecie definita, inoltre, non sarebbe immediato, bensì mediato. Viene ribadito nota2 che nel preliminare di preliminare non si ravviserebbe soltanto un difetto di causa: farebbe addittura difetto la funzione economica a livello tipologico. Non sarebbe possibile ravvisare nella figura alcun interesse economico meritevole di tutela idoneo a giuridicizzare il vincolo (art. 1322 cod.civ. ). In realtà l'osservazione, del tutto condivisibile, non possiede nessuna valenza autonoma rispetto alle riflessioni che precedono, semprechè sia chiara la struttura sintetica dell'elemento causale, nella quale si compendia sia a livello astratto, sia concretamente il triplice sindacato afferente all'esistenza, alla meritevolezza di tutela ed alla liceità della causa.

Le opinioni favorevoli all'ammissibilità della figura comunque non mancano anche tra gli interpreti. Parte della dottrina nota3 reputa infatti ammissibile il preliminare di preliminare sostenendo che nell'ipotesi in cui le parti hanno concluso una siffatta stipulazione, ciò stesso manifesterebbe l'esistenza di un loro interesse effettivo, cosa che non sembrerebbe porsi in contrasto rispetto ad alcuna norma imperativa. Questa interpretazione appare criticabile sotto il profilo non già della liceità, quanto dell'esistenza dell'elemento causale, quello che parrebbe fare essere difettosa nella fattispecie in considerazione.

Note

nota1

Cannizzo, Il contratto preliminare, in I contratti in generale, vol. III, a cura di Cendon, Torino, 2000, p. 359; Perego, I vincoli preliminari e il contratto, Milano, 1974, p. 125.
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nota2

Gazzoni, Contratto preliminare, in Tratt.dir.priv., diretto da Bessone, vol. XIII, t.2, Torino, 2000, p. 611.
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nota3

Sacco, Il contratto, vol. II, in Tratt.dir.civ., diretto da Rescigno, Torino, 1993, p. 269. In tal senso anche un'isolato precedente giurisprudenziale: cfr. Tribunale di Napoli, 28-02-1995 top3

Bibliografia

  • CANNIZZO, Il contratto preliminare, Contratti in generale dir. da Cendon, III, 2000
  • GAZZONI, Contratto preliminare in Il contratto in generale, Torino, Tratt. dir. priv. diretto da Bessone, vol. XIII, t. II, 2002
  • PEREGO, I vincoli preliminari e il contratto, Milano, 1974
  • SACCO, Il contratto, Torino, Tratt.dir.priv. dir. da Rescigno, X, 1993

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