Scioglimento del patto di famiglia per mutuo consenso, l'aspetto formale




L'art. 768 septies cod.civ. pare avere introdotto, in tema di patto di famiglia, in maniera esplicita un caso di scioglimento per mutuo consenso (art. 1372 cod.civ. ). Se così fosse, prescindendo dalla notazione in base alla quale la generale operatività di quest'ultimo istituto non avrebbe certo reso necessario un esplicito rinvio al medesimo, occorrerebbe rinvenire un significato all'espressione della legge. Essa infatti richiede a tal fine "gli stessi caratteri" e "gli stessi presupposti" del patto di famiglia. Verrebbe conferita rilevanza, per il tramite del duplice predetto riferimento testuale, ad un collegamento negoziale tra patto di famiglia e negozio risolutorio atto a produrre significative conseguenze. Si pensi, primo tra tutti, all'elemento formale. Il contratto svolgente funzione risolutoria dovrebbe essere stipulato necessariamente per atto pubblico. Secondo l'opinione preferibile, si imporrebbe inoltre l'assistenza dei testimoni. Non agevole è conferire un senso all'espressione "gli stessi presupposti". Se con essa si intendesse alludere alla indispensabile presenza di tutti i soggetti che diedero vita al patto, occorrerebbe coordinare questo aspetto con la possibilità che si registrino variazioni nel novero dei potenziali legittimari. Cosa dire dell'ipotesi di sopravvenuta estraneità a tale categoria? Si pensi al coniuge divorziato nel tempo successivo alla stipulazione del patto ed alle eventuali nuove nozze dell'imprenditore. Sarà possibile addivenire allo scioglimento del patto? Dovrà prendervi parte il nuovo coniuge in qualità di "sostituto" dell'ex coniuge? Non minori difficoltà è in grado di porre l'aspetto oggettivo. Si faccia ancora il caso in cui Primo, attributario dell'azienda, abbia assegnato al fratello Secondo la somma di denaro pari a 100, al tempo del patto equivalente alla metà del valore del compendio aziendale. Come quantificare l'importo della somma di denaro che Secondo dovrà restituire al fratello Primo in sede di risoluzione del patto? Si tratterà della stessa somma, incrementata degli interessi legali? L'iniquità di una soluzione del genere quando il fenomeno inflattivo avesse di fatto a mortificare l'effetto economico della restituzione sarebbe temperata soltanto dalla considerazione della natura consensuale dell'accordo risolutorio.

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