Autenticazione di scritture private non lette alle parti dal notaio e riproducenti dichiarazioni confessorie. Responsabilità del notaio: non sussiste. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12683 del 19 maggio 2017)

La dichiarazione confessoria contenuta in una scrittura privata, pur se autenticata da notaio, non costituisce un atto processuale e certamente non costituisce un atto volto a precostituire una prova utilizzabile in sede giurisdizionale. Invero, l’efficacia privilegiata derivante dall’autenticazione della sottoscrizione da parte del notaio si riferisce unicamente alla circostanza che una determinata dichiarazione, e non anche al contenuto della dichiarazione, sicché, quand’anche la dichiarazione fosse stata fatta in vista di una sua possibile utilizzazione in un processo, non per questo muterebbe la propria natura, trasformandosi in atto processuale, insuscettibile di essere formato da un notaio, e resterebbe soggetta, quanto al contenuto e alla rilevanza probatoria della stessa, alla valutazione e all’apprezzamento del giudice. Deve, quindi, escludersi che il notaio incolpato sia incorso nell’illecito contestatogli ai sensi degli artt. 1 e 28 della legge notarile, non risultando l’autenticazione della sottoscrizione estranea alle funzioni notarili e non risultando il detto atto altrimenti nullo, per avere una in realtà insussistente natura processuale.
La quietanza sottoscritta dal creditore relativamente alla consegna delle somme fiduciariamente depositate dal debitore presso il notaio, se, da un lato, assume un chiaro valore liberatorio nei confronti del debitore, dall’altro è idonea ad attestare l’avvenuto adempimento, da parte del notaio, della obbligazione su di lui gravante quale depositario di quelle somme, sicché la decisione dell’organismo di disciplina che aveva ricondotto la fattispecie in esame alla violazione dell’art. 28, n. 3, della legge notarile, si sottrae alle critiche ad essa rivolte dal ricorrente.
In tema di procedimento disciplinare a carico dei notai, ai fini dell'esercizio del potere di iniziativa attribuito, tra gli altri, al presidente del Consiglio notarile del distretto di appartenenza del notaio, ai sensi dell'art. 153 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (come sostituito dall'art. 39 del d.lgs. 1 agosto 2006, n. 249), il medesimo Consiglio, oltre ad avvalersi degli strumenti di indagine espressamente previsti dall'art. 93 bis della stessa legge n. 89 del 1913 (inserito dall'art. 10 del d.lgs. n. 249 del 2006), può altresì richiedere informazioni a soggetti privati, salva la necessità di valutarne accuratamente l'attendibilità, trattandosi di attività istruttoria preliminare, volta ad individuare il fatto oggetto dell'addebito, le norme che si assumono violate e a formulare le conclusioni, senza che si ponga l'esigenza di garanzie di difesa, operante, invece, nella fase amministrativa contenziosa conseguente al promovimento del procedimento.
Deve escludersi in tema di notariato che la vicinanza nel tempo di quattro coppie di atti rogati abbiano un’efficacia dimostrativa dell’illecito disciplinare contestato all’incolpato di violazione del dovere di personalità della prestazione né della frettolosità, dovendosi considerare che nello svolgimento dell’attività notarile i più rilevanti momenti dell’accertamento della volontà delle parti, della redazione e della lettura degli atti ben possono realizzarsi in tempi diversi.
L’art. 48 dei Principi di deontologia notarile, relativo alle scritture private autenticate, nel prevedere che l’atto di autenticazione delle firme delle scritture private comporta per il notaio l’obbligo di controllare la legalità del contenuto della scrittura e la sua rispondenza alla volontà delle parti, di regola, anche mediante la sua lettura alle stesse prima delle sottoscrizioni, all’evidenza, configura la lettura dell’atto non come un obbligo la cui violazione determini l’assoggettabilità del notaio a procedimento disciplinare.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie il notaio, dopo aver stipulato una donazione, tra l'altro, aveva autenticato alcune dichiarazioni rese da altri soggetti mediante le quali costoro davano atto dell'intervenuta esecuzione di atti di liberalità indiretta effettuati dal donante a loro favore nel passato. Costituisce, detta attività, precostituzione di prova utilizzabile in sede giudiziale? Secondo la S.C. le citate dichiarazioni, aventi natura di confessioni stragiudiziali ex art. 2735 cod.civ., rimarrebbero soggette alla forza probatoria che la legge assegna, potendo essere apprezzate dal giudice nel corso del processo civile. Ma la Cassazione fa di più: evoca la propria precedente pronunzia (Cass. Civ., 6313/1996) con la quale venne deciso che l'atto con il quale il notaio riceve le dichiarazioni dei legittimari inteso a confermare le dichiarazioni di volontà ultima espresse oralmente e mai revocate non invade i compiti di accertamento propri dell'autorità giudiziaria. Il tutto per confermare la fondatezza della propria impostazione volta a negare l' "invasione di campo" notarile. Insomma: per giustificare una stortura se ne va a ricordare un'altra, specialmente clamorosa.

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