La confessione



La confessione consiste in una dichiarazione che una parte compie in ordine alla verità di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 cod.civ.; Cass. Civ. Sez. II, 4012/95). Si può distinguere tra confessione stragiudiziale (art. 2735 cod.civ.) e confessione giudiziale (art. 2733 cod.civ.), a seconda cioè se essa sia stata o meno resa nel corso di un giudizio. Con riferimento alla confessione stragiudiziale si può ulteriormente differenziare la confessione resa alla controparte o al suo rappresentante da quella fatta a un terzo o contenuta in un testamento. Nel primo caso essa ha la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale, facendo cioè piena prova nei confronti del confidente, nella seconda ipotesi è invece liberamente apprezzata dal giudice (art. 2735 cod.civ.) nota1. Muta l'efficacia probatoria quando la dichiarazione sia stata autenticata da notaio? La risposta è negativa (Cass. Civ., Sez. II, 12683/2017).

Si parla anche di confessione semplice e di confessione qualificata per descrivere, accanto all'eventualità in cui la dichiarazione resa abbia l'univoco significato di sfavorevolezza per il confidente, il caso in cui questi renda dichiarazioni che, al di là del pregiudizio che pure gli arrecano, contengano comunque elementi atti a ridimensionarne la portata nota2.

La confessione, in quanto tale, consiste in una condotta dichiarativa diretta nota3 : non potrebbe pertanto desumersi né da dichiarazioni di tipo indiretto, il cui contenuto debba essere ricavato interpretativamente né, tantomeno, da condotte concludenti (Cass. Civ. Sez. II, 6301/92).

Qual è l'efficacia della confessione? Ai sensi degli artt. 2733, 2735 cod.civ., si ricava che essa forma piena prova contro colui che l'ha fatta, purché non verta su fatti relativi a diritti non disponibili (Cass. Civ. Sez. II, 1430/79). Ciò significa che la circostanza sfavorevole al dichiarante resta definitivamente accertata, senza che possa esser data da costui la prova del contrario: la confessione cioè determina una presunzione juris et de jure di rispondenza al vero in riferimento a quanto ne è l'oggetto nota4 .

In caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice nota5.

Per quanto attiene alla confessione qualificata, l'art. 2734 cod.civ. prevede che, quando alla dichiarazione confessoria si accompagna quella di altri fatti o circostanze tendenti a infirmare l' efficacia del fatto confessato, ovvero a modificarne o a estinguerne gli effetti, le dichiarazioni fanno piena prova nella loro integrità soltanto se l' altra parte non contesta la verità dei fatti o delle circostanze aggiunte. Se sorge contestazione viene rimesso al giudice di apprezzare, secondo le circostanze, l'efficacia probatoria delle dichiarazioni nota6.

Circa l'elemento soggettivo da apprezzarsi in capo al confidente (il c.d. animus confitendi ) occorre precisare che, secondo l'opinione preferibile nota7, non consiste nella volontà di fornire una prova alla parte avversa, bensì nella consapevolezza e volontà di ammettere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole alla controparte (Cass. Civ. Sez. I, 854/76): non occorre cioè assolutamente la consapevolezza (o ancor più la volontà) delle conseguenze giuridiche che si producono (Cass. Civ. Sez. III, 2328/82; Cass. Civ. Sez. I, 1723/90). La confessione non avrebbe dunque natura negoziale (donde l'impraticabilità di un'indagine relativa all'elemento causale della stessa), dovendo essere piuttosto ritenuta mero atto giuridico, al quale risulterebbero inapplicabili le norme generali in tema di contratto nota8 (Cass. Civ. Sez. III, 1960/95).

L'art. 2732 cod.civ. costituisce regola specifica in materia, disponendo che la confessione non può essere revocata se non si prova che è stata determinata da errore di fatto o da violenza.

Note

nota1

Santoro-Passarelli, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 1997, p.305.
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nota2

Torrente-Schlesinger, Manuale di diritto privato, Milano, 1985, p.302.
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nota3

Analogamente Furno, voce Confessione, in Enc.dir., VIII, 1961, p.890.
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nota4

Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1981, p. 141.
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nota5

Silvestri, Confessione nel diritto processuale civile, in Dig.disc.priv., 1989, p. 424.
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nota6

Andrioli, voce Confessione, in N.sso Dig.it., IV, 1959, p. 20.
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nota7

Sostenuta in dottrina da Comoglio, Le prove, in Trattato di dir. priv., dir. da Rescigno, vol.19, Torino, 1985, p.334. Cfr. anche Liebman, cit., p.141 e Satta, Diritto processuale civile, Padova, 1981,334. Non mancano opinioni volte ad escludere ogni rilevanza della volontà del confitente in base alla considerazione per cui la confessione sarebbe una mera dichiarazione di scienza (in quest'ultimo senso Furno, cit., p.891 e Mandrioli, Corso di diritto processuale civile, Torino, 1981, p.175).
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nota8

Così Torrente-Schlesinger, cit., p.302 e Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, Andrioli, cit., p.13 e Furno, cit., p. 874.
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Bibliografia

  • ANDRIOLI, Confessione, N.sso Dig. it., IV, 1959
  • COMOGLIO, Le prove, Torino, Trattato Rescigno, XIX, 1985
  • FURNO, Confessione, Enc. dir., VIII, 1961
  • GAZZONI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2006
  • LIEBMAN, Manuale di dir. proc. civ., Milano, II, 1981
  • MANDRIOLI, Corso di dir. proc. civ., Torino, 1981
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002
  • SATTA, Diritto processuale civile, Padova, 1981
  • SILVESTRI, Confessione nel diritto processuale civile, Dig. disc. priv., 1989

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