Vizi della volontà, revoca della confessione



Una volta chiarita la portata del c.d. animus confitendi (nel senso non già che esso consista nella volontà di fornire una prova alla parte avversa, bensì nella consapevolezza e volontà di ammettere la verità di un fatto a sè sfavorevole e favorevole alla controparte: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 854/76 ), riconosciuta dunque la natura giuridica di mero atto della confessione, diviene evidente l'inapplicabilità ad essa delle norme generali in tema di contratto (Cass. Civ. Sez. III, 1960/95 ).

Che cosa dire dell' errore che possa affliggere la confessione?

Non troveranno sicuramente applicazione le norme generali in tema di vizi della volontà (Cass. Civ. Sez. II, 1483/95 ).

L'art. 2732 cod.civ. costituisce regola specifica in materia, disponendo che la confessione non può essere revocata, se non si prova che è stata determinata da errore di fatto (relativamente al quale non ha senso porsi il problema del requisito della riconoscibilità: cfr. Cass. Civ. Sez. III, 136/85 ) o da violenza nota1.

Ricavata dunque l'irrilevanza del dolo, se non nei limiti in cui abbia provocato un errore di fatto nel confitente nota2, occorre precisare che sia l'errore di fatto, sia la violenza, non costituiscono vizi che generano una situazione di impugnabilità dell'atto. Essi legittimano il confitente direttamente a porre in essere la revoca, ossia un atto inteso ad eliminare la confessione (art. 2732 cod.civ. ).

Invero la revoca della confessione assume una portata peculiare, che dipende dalla natura di mero atto della confessione stessa. La revoca può essere pertanto concepita più che altro come un atto volto ad infirmare, ad invalidare un ulteriore atto (appunto la confessione), il quale è destinato a sortire effetti soprattutto di natura processuale nota3. Quello che appare certo, data la natura non negoziale della dichiarazione confessoria, è l'impossibilità di parlare della revoca della confessione come di un atto negoziale di segno contrario rispetto a quello che viene ad eliminare nota4.

Allo scopo di rimuovere l'efficacia della confessione non è sufficiente la semplice prova del difetto di veridicità storica del fatto confessato. Quello che occorre è dare parallelamente la prova dell'errore soggettivo in cui sia incorso il confitente, vale a dire dar conto del perchè costui si era indotto ad effettuare determinate dichiarazioni, convinto che fossero conformi al vero (Cass. Civ. Sez. II, 1309/95 ; Cass. Civ. Sez. Lavoro, 525/80 ) nota5. E' dubbio se queste conclusioni possano essere applicate anche alla confessione che sia l'esito di violenza psichica: secondo un'opinione, in questo caso sarebbe sufficiente provare la condotta coercitiva, senza che occorra anche provare l'oggettiva non rispondenza al vero del fatto confessato (Cass. Civ. Sez. III, 2993/84 ) nota6.

Analogamente è irrilevante dedurre l'eventuale simulazione dell'atto confessorio (Cass. Civ. Sez. II, 11498/92 ) nota7.

Note

nota1

Messina, Contributo alla dottrina della confessione, in Scritti giuridici, III, Milano, 1948; Liebman, Manuale di diritto processuale civile, II, Milano, 1981, p.145; Laudisa, Il ritiro delle dichiarazioni di verità, Padova, 1978, p.113.
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nota2

Furno, voce Confessione, in Enc. dir., VIII, 1961, p.903; Andrioli, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1973, p.549.
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nota3

In questo senso Santoro-Passarelli, Dottrine generale del diritto civile, Napoli, 1997, p.303; Montesano, Note sulla natura giurdica della confessione, in Giur. compl. Cass. Civ., 1948, III, p.147.
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nota4

Conforme Busnelli, La disciplina dei vizi del volere nella confessione e nel riconoscimento dei figli naturali, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1959, p.1236.
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nota5

Laudisa, cit., p.109.
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nota6

In questo caso la violenza fisica, eliminando la stessa volontarietà della dichiarazione, renderebbe la confessione radicalmente nulla e, quindi, priva di valore probatorio in ogni caso: cfr. Laudisa, cit., p.114 .
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nota7

Bisogna precisare che ontologicamente nulla vieta di configurare la simulazione di un atto confessorio. Dal punto di vista giuridico tuttavia la prova della simulazione non sarebbe in grado di produrre tra le parti gli effetti dell'istituto, dal momento che prevarrebbe la disciplina propria della confessione. Farebbero cioè piena prova le dichiarazioni a proprio sfavore emesse dal confitente, dichiarazioni revocabili soltanto se determinate da errore di fatto o da violenza (non già in conseguenze di un accordo simulatorio che, come tale, avrebbe ad oggetto un atto unilaterale non avente, almeno secondo la tesi preferibile, portata negoziale. Per questo motivo si parla di irrilevanza del dolo e della simulazione nella confessione: Cass.Civ. Sez. Lav. n.8229/94 In senso contrario si pone un indirizzo giurisprudenziale (cfr. per tutte Cass. Civ. Sez.II, n.2716/88)secondo cui la prova della simulazione dell'atto confessorio determinerebbe la radicale nullità e la conseguente inefficacia della confessione. Si potrebbe, in altri termini, dare conto dell'intento delle parti di non porre in essere una dichiarazione confessoria riflettente fatti veri. La simulazione potrebbe invece essere giuridicamente rilevante nei confronti di un terzo, il quale potrebbe essere danneggiato dalla confessione altrui. Ogniqualvolta si provasse la simulazione di quest'ultima il detto terzo ben potrebbe ottenere l'emersione della situazione reale (cioè la situazione dissimulata) anche allo scopo di ottenere il risarcimento dell'eventuale danno patito per effetto dell'atto simulato posto in essere. Si fa l'esempio della simulazione della quietanza, sulla quale ci intratterremo in modo specifico.
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Bibliografia

  • ANDRIOLI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli, 1973
  • BUSNELLI, La disciplina dei vizi del volere nella confessione e nel riconoscimento dei figli naturali, Riv.trim.dir. e proc.civ., 1959
  • FURNO, Confessione, Enc. dir., VIII, 1961
  • LAUDISA, Il ritiro delle dichiarazioni di verità, Padova, 1978
  • LIEBMAN, Manuale di dir. proc. civ., Milano, II, 1981
  • MESSINA, Contributo alla dottrina della confessione, Milano, Scritti giuridici, III, 1948
  • MONTESANO, Note sulla natura giuridica della confessione, Giur.comp.Corte Sup.Cass.Civ., III, 1948
  • SANTORO PASSARELLI, Dottrine generali del diritto civile, Napoli, 2002

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