Confessione nelle obbligazioni solidali



La confessione, che consiste nella dichiarazione giudiziale o stragiudiziale fatta da una parte relativamente a fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'altra parte (art. 2730 cod.civ.), non viene presa espressamente in considerazione nell'ambito della normativa di cui agli artt. 1304 cod.civ. e ss. afferente all'efficacia sul vincolo solidale di alcune fattispecie con funzione di prevalente accertamento.

L'art. 2733 cod.civ., in materia di confessione giudiziale si limita a disporre al III comma che, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. L'affermazione che pure suole esser fatta sulla scorta del modo di disporre dell'art. 1309 cod.civ. in materia di ricognizione di debito (Cass. Civ. Sez. III, 1901/75 ) nota1, secondo cui la confessione resa da uno dei debitori non pregiudica gli altri condebitori (da non confondersi con la questione, differente, dell'efficacia e della portata della confessione del debitore che abbia ad oggetto la qualità dell'obbligazione come solidale: cfr. Cass. Civ. Sez. I, 5492/79 ) mentre, all'inverso se la confessione è resa ad uno dei creditori giova anche agli altri concreditori (Cass. Civ. Sez. III, 4596/78 ), deve essere intesa proprio alla luce del precitato art. 2733 cod.civ.. Ciò, anche se occorre riferire che, in materia di obbligazioni solidali, la regola è quella del litisconsorzio facoltativo. Esistono tuttavia eccezioni di notevole portata, quali ad esempio nel campo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli.

Così è stato deciso che la domanda di risarcimento del danno che il danneggiato proponga nei confronti del conducente del veicolo investitore e dell'assicuratore dell'auto (litisconsorzio necessario ex art.144 D.Lgs. 209/2005 ), può essere accolta soltanto nei confronti del primo e non del secondo, perché la constatazione amichevole ha valore di confessione solo nei riguardi dell'autore, essendo invece liberamente apprezzabile per altre parti del giudizio, compresi i condebitori solidali (Cass. Civ. Sez. III, 3462/98 ; Cass. Civ. Sez. III, 198/87 ) nota2.

Note

nota1

Bianca, Diritto civile, vol.IV, Milano, 1998, p.737.
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nota2

Silvestri, Confessione nel diritto processuale civile, in Dig. disc. priv., vol. III, 1989, p.424.
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Bibliografia

  • SILVESTRI, Confessione nel diritto processuale civile, Dig. disc. priv., 1989

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