Ancora in tema di forma dell'accordo risolutorio di preliminare avente ad oggetto beni immobili. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 4714 del 14 febbraio 2022)

Il trasferimento, la costituzione o l'estinzione di diritti reali immobiliari è soggetta al requisito della forma scritta ad substantiam non soltanto quando il contratto da risolvere sia definitivo, ma anche quando si tratti di contratto preliminare in quanto anche il contratto preliminare incide, in via mediata, su diritti reali immobiliari con la conseguenza che anche il contratto solutorio, sciogliendo le parti dagli obblighi assunti con il contratto definitivo, impedisce il verificarsi degli effetti previsti dal contratto definitivo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Confermato l'orientamento da tempo espresso dalle SSUU della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. Unite, 8878/90), ciò che tuttavia non aveva impedito che la questione fosse nuovamente rimessa all'attenzione delle medesime SSUU (cfr. Cass. Civ. Sez. II, ord. 15114/2021).

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