Accertamento dei confini tra fondi limitrofi. Criterio dirimente per l'ipotesi di risultanze discordanti di più tipi di frazionamento. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17756 dell’8 settembre 2015)

Nell'accertamento del confine tra due fondi limitrofi costituenti lotti separati di un appezzamento originariamente unico va attribuita peculiare rilevanza ai tipi di frazionamento allegati ai singoli atti di acquisto e, in particolare, nel caso in cui i dati sul confine siano discordanti e gli acquisti siano stati effettuati in tempi diversi, al confine indicato nel tipo di frazionamento allegato al titolo di acquisto più risalente nel tempo.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che il tipo di frazionamento è quel documento tecnico in funzione del quale I competenti Uffici del Territorio presso l'Agenzia delle Entrate evadono le richieste di suddivisione di uno o più appezzamenti di terreno distinti con un singolo numero di mappale o particella, la pronunzia in esame stabilisce che, nell'ipotesi di disaccordo tra le risultanze di più tipi di frazionamento allegati a più atti di provenienza, prevalgono i dati scaturenti dal tipo di frazionamento più datato, in base al principio generale prior in tempore, potior in jure.

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