Legge del 1913 numero 89 art. 64


1. Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell'archivio notarile distrettuale, il quale nella prima pagina attesta di quanti fogli è composto il repertorio apponendovi la data in tutte le lettere.
(Così sostituito dall'art. 19, R.D. 23 ottobre 1924, n. 1737)

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