Vidimazione del repertorio




Il repertorio notarile ( inter vivos, atti di ultima volontà, protesti, ed il registro somme e valori) prima di essere posto in uso, deve essere firmato dal notaio in ogni pagina, come chiaramente richiesto dal VI comma dell'art. 62 l.n. (il notaio deve anche apporre il proprio sigillo su ogni pagina).

A tale attività, di competenza del notaio, si aggiunge l'operazione di numerazione delle pagine, l'annullamento delle marche da bollo e la successiva apposizione della firma del Conservatore dell'Archivio, come stabilito dal successivo art. 64 l.n. .

Il repertorio notarile privo di tali elementi non può essere considerato un idoneo repertorio, liberamente utilizzabile dal notaio.

La messa in uso di un repertorio non idoneo espone il notaio alle conseguenze disciplinari previste dall'art. 64 l.n. e non a quelle certamente meno gravi disposte dall'art. 62 l.n. .

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