Legge del 1913 numero 89 art. 7


1. Chi vuole ottenere la iscrizione fra i praticanti e chi vuole essere ammesso all'esame di idoneità, deve presentare la domanda al Consiglio notarile (la domanda di ammissione al concorso deve ora essere presentata al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nella cui giurisdizione il candidato risiede. Vedi l'art. 11, R.D. 14 novembre 1926, n. 1953) con gli attestati che provino rispettivamente il concorso dei requisiti indicati nei nn. 2, 3 e 4 dell'art. 5 per la iscrizione, e dei nn. 2, 3, 4 e 5 dello stesso articolo, per l'esame d'idoneità.
2. Il Consiglio delibera sulla iscrizione e sull'ammissione all'esame, e la sua deliberazione deve essere sempre motivata. Tale deliberazione sarà nel termine di dieci giorni comunicata all'interessato ed al procuratore del Re del tribunale civile nella cui giurisdizione è compresa la sede del Consiglio. Tanto l'interessato quanto il procuratore del Re potranno nei dieci giorni successivi alla ricevuta comunicazione, ricorrere al tribunale civile che pronunzierà in Camera di consiglio.
3. Il ricorso del pubblico ministero sarà notificato all'interessato e su quello dell'interessato sarà udito l'avviso del pubblico Ministero.
4. Qualora il Consiglio notarile non si riunisca nel termine di un mese dalla presentazione della domanda, il presidente del Consiglio stesso potrà ordinare, in via d'urgenza, l'iscrizione fra i praticanti, salvo la notifica del Consiglio nella sua prima adunanza.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Legge del 1913 numero 89 art. 7"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti