[1. In ogni distretto dove ha sede il tribunale civile e penale, vi è un Collegio di notari ed un Consiglio notarile].
(Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491)
2. Il distretto cui siano assegnati meno di 15 notari, sarà con decreto Reale riunito ad altro distretto limitrofo dipendente dalla stessa Corte d'appello.
3. Inoltre, quando le circostanze lo consigliano, può sempre con decreto Reale, previo il parere della Corte d'appello, ordinarsi la riunione di più distretti limitrofi dipendenti dalla stessa Corte d'appello.
4. I distretti riuniti sono considerati come unico distretto.