Obbligo di tenuta dei fascicoli supplementari



E' stato affermato che tali fascicoli non possono essere considerati come repertori obbligatori per il notaio, non essendo espressamente previsti dall'art. 62 l.n. nota1.

Tale affermazione non può essere condivisa, in quanto, ai sensi dell'art. 74 ultimo comma del reg. not., "il notaio deve provvedersi di detto fascicolo (supplementare dei repertori prescritto dall'art. 63 l.n.) allorché richiede all'archivio i repertori nota2, ai sensi dell'art. 18, n. 6 l.n." nota3 .

Quindi l'obbligo per il notaio di acquisire i fascicoli supplementari sorge immediatamente, quando ottiene i primi repertori originali vidimati, al momento dell'iscrizione nell'Albo del Distretto e non solo nell'eventuale momento in cui l'originale repertorio venga consegnato ad una pubblica autorità.

Va precisato, anche per quanto previsto dal successivo art. 64 l.n., che il fascicolo supplementare può essere utilizzato solo nel caso vi sia un regolare repertorio vidimato da utilizzare, momentaneamente e per giustificato motivo fuori dello studio.

La mancanza del repertorio notarile originale debitamente vidimato, con le conseguenze di legge, non può essere sopperita utilizzando il fascicolo supplementare (Cass. Civ. Sez. III, 594/63 ) regolarmente vidimato.

Peraltro va sottolineato come sia di fatto disattesa la prescrizione posta dall'ultimo comma dell'art. 63 l.n. nota4. In pratica si riscontra unicamente un timbro a datario apposto dall'ufficio del Registro relativo al giorno della consegna del repertorio inter vivos.

Note

nota1

Milloni, in Giust. Civ., 1979.
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nota2

In tal senso Boero, La legge notarile commentata, Torino, 1993, p. 401.
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nota3

La competenza dell'Archivio notarile di fornire i repertori notarili è stata abolita; mentre non è stato modificato l'obbligo per il notaio di dotarsi da subito di fogli supplementari. Cfr. art. 22 R.D. 31 dicembre 1923, n. 3138.
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nota4

ST. CNN 1 agosto 1968, n. 219. L'ufficiale di registro, una volta effettuati i dovuti controlli sul repertorio notarile presentatogli per il visto semestrale ai sensi dell'art. 130 R.D. 3269/1923, deve annotare, sul repertorio stesso, il giorno della presentazione e quello della restituzione, ai sensi dell'art. 63 ultimo comma l.n..
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Bibliografia

  • BOERO, La legge notarile commentata, Torino, 1993
  • MILLONI F., Giust. Civ., 1979

Prassi collegate

  • Quesito n. 5902/C, Obbligo per il notaio di dotarsi dei repertori supplementari

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