Vidimazione dei repertori notarili (art. 64 l.n.)




Al notaio è fatto obbligo di munirsi di idonei repertori e registri, ai sensi dell'art. 62 l.n. nota1.

Analoga richiesta vale per i fascicoli supplementari di cui all'art. 63 l.n., che devono essere considerati strumenti obbligatori, in relazione al richiamo effettuato dall'ultimo dell'art. 74 del reg. not..

Prima di potervi riportare le annotazioni di legge, tali supporti cartacei devono essere preventivamente vidimati e la loro vidimazione spetta al Conservatore dell'Archivio notarile territorialmente competente, così come prescrive l'art. 64 l.n..

I modelli dei repertori e dei fascicoli supplementari sono stati stabiliti col Decreto del Ministro di (Grazia e) Giustizia, in data 6 novembre 1991 .

Il notaio deve, ai sensi dell'art. 62 l.n., apporre la propria firma ed il suo sigillo sul repertorio che poi dovrà essere avviato all'Archivio per la necessaria vidimazione nota2.

Solo dopo la numerazione, la firma del Conservatore, l'annullamento delle marche da bollo e l'annotamento sul modello 56 serie I dell'Archivio, il repertorio potrà essere regolarmente utilizzato dal notaio.

Deve considerarsi a tutti gli effetti "repertorio" notarile solo il registro che, ai sensi dell'art. 64 l.n., prima di essere posto in uso, sia stato numerato e firmato in ciascun foglio dal Capo dell'Archivio notarile competente (Cass. Civ. Sez. III, 6934/99 ).

A tale proposito, a parte qualche sporadica ed isolata pronuncia di merito, la Cassazione ha più volte confermato l'indirizzo dell'applicabilità della sanzione ex art. 138, n. 4 l.n. alla mancanza, anche momentanea del repertorio notarile, o l'annotazione sullo stesso di atti ricevuti in data anteriore a quella della vidimazione da parte del Conservatore dell'Archivio (Cass. Civ. Sez.III, 3477/99 ; Cass. Civ. Sez. III, 795/99 ; Cass. Civ. Sez. III, 5296/99 )

Ad analoghe conclusioni si deve pervenire nei confronti dei fascicoli supplementari, previsti dall'art. 63 l.n. , che devono essere considerati, come detto, obbligatori per il notaio.

Note

nota1

Repertori inter vivos, mortis causa e protesti cambiari, più il registro delle somme e valori.
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nota2

Il Conservatore in questa fase procederà alla verifica di cui all'art. 20 R.D.L. 23 ottobre 1924, n. 1737, convertito in Legge 18 marzo 1926, n. 562, della conformità dei modelli utilizzati (art. 1 D.M. 6 novembre 1991 - G.U. 19 novembre 1991 n. 297, suppl. ord.).
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