Legge del 1913 numero 89 art. 5-bis


abrogato
[1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.
3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.
4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.
5. Sono comunque esonerati dalla prova di preselezione informatica coloro che hanno conseguito l'idoneità in un precedente concorso.
5-bis. Il superamento della prova di preselezione informatica dà diritto all'espletamento delle prove scritte del concorso al quale si riferisce la prova e dei due successivi.
5-ter. Prima dell'inizio di ciascuna sessione il candidato può ritirare dei fogli bianchi messi a disposizione dalla commissione per prendere appunti. I fogli non devono essere restituiti].
(Articolo aggiunto dall'art. 1, L. 26 luglio 1995, n. 328 e poi abrogato dalla lettera d) del comma 6 dell'art. 66, L. 18 giugno 2009, n. 69)

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