Legge del 1913 numero 89 art. 17


1. Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purché da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purché si tratti di residenze di pressoché uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressoché uguali.
2. Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti d'appello competenti.

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