Fascicoli supplementari (art. 63 l.n.)




Può accadere che il notaio debba presentare i propri repertori, prescritti dall'art. 62 l.n., a qualche pubblico ufficio per consentire eventuali verifiche o controlli nota1 .

Non potendo rimanere senza repertori, in relazione all'obbligo di annotarvi giornalmente nota2 tutti gli atti ricevuti, la legge notarile prescrive che il notaio sia dotato (necessariamente) di fascicoli supplementari che sopperiscano alla momentanea mancanza dei repertori ( inter vivos, mortis causa e protesti cambiari; non è prevista la sostituibilità del registro delle somme e valori).

L'art. 63 l.n. impone che anche tali fascicoli supplementari debbano essere preventivamente vidimati secondo le prescrizioni dall'art. 64 l.n..



Note

nota1

All'Archivio per l'ispezione biennale; all'ufficio del Registro per il visto quadrimestrale ecc.
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nota2

Il termine di legge è la conclusione della giornata; il dato è confermato da quanto previsto dall'art. 2 comma del D.M. 6 novembre 1991, che ha approvato i nuovi modelli dei repertori, secondo cui "la stampa degli elaborati deve effettuarsi in giornata".
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