Violazioni dell'art. 62 l.n.: sanzioni




Il notaio ha l'obbligo di integrare l'attività di documentazione che sfocia nella ricezione dell'atto pubblico, con una serie di procedure che si indirizzano anch'esse verso il fine della pubblica certezza.

I repertori notarili hanno anche questa funzione.

Le regole di tenuta di tali strumenti, prescritti dalla legge, sono per la maggior parte codificate nell'art. 62 l.n..

Dal punto di vista delle violazioni di tale art., occorre premettere che sarà possibile procedere alla sanzione connessa a tale norma, solo se il repertorio (o il registro) sia nella disponibilità del notaio già idoneamente vidimato.

Solo in tale ipotesi potrà essere applicata la sanzione prevista dall'art. 137, I comma l.n..

In tale ambito devono essere ricomprese tutte le irregolarità nella tenuta dei repertori, sia per quanto riguarda l'inserimento cronologico degli atti ricevuti, i bis, i salti di numerazione, sia per quanto riguarda l'esatta annotazione concernente i dati personali delle parti, l'indicazione sommaria del contenuto negoziale dell'atto, il valore dell'atto a cui si connette il controllo sull'onorario percepito, ecc.. Fuori da tale ambito, o perché il repertorio manchi del tutto, o in presenza di annotazioni eseguite su un repertorio mancante della preventiva vidimazione, la sanzione non sarà quella prevista dall'art. 137, I comma, l.n., ma quella ben più grave applicabile in relazione alla violazione dell'art. 64 l.n., sanzionato dall'art.138, I comma, lettera d) , l.n..

In caso di recidiva nella violazione dell'art. 64 l.n., l'art. 142, lett. b) , prevede l'applicabilità della destituzione.

Entrambe le ipotesi riguardano le sorti disciplinari del notaio.

Resta intatta comunque la possibilità che il notaio venga chiamato a responsabilità, nei confronti delle annotazioni al repertorio, ai sensi dell'art. 479 cod.pen., in presenza di un comportamento doloso (mancata conformità tra originale repertorio e la sua copia).

Autonoma previsione sanzionatoria è quella connessa all'inserimento sul repertorio dei codici ISTAT e del connesso obbligo di presentazione in Archivio del prospetto riassuntivo (art. 5 D.M. 6 novembre 1991).

In tale frangente sarà violato l'art. 78 reg.not. nota1, che trova autonoma sanzione nel successivo art. 261 r.n..

Va richiamato quanto previsto dall'art. 143 l.n. che estende, salvo particolari diverse disposizioni, agli altri registri e repertori notarili, oltre quello inter vivos , le stesse pene disciplinari stabilite sia per la semplice irregolare tenuta, sia nel caso più grave della mancata tenuta.

Per le violazioni alla normativa concernente il registro delle somme e valori, introdotta con Legge 22 gennaio 1934, n. 64, l'art. 10 , come modificato dall'art. 51 D.Lgs. 249/06, afferma che in assenza del registro o il suo utilizzo prima della sua vidimazione, è sanzionato, come per i repertori "tipici", con la sospensione del notaio da uno a sei mesi (analoga sanzione prevista dall'art. 138, I comma, l.n.).

Il II comma stabilisce che nell'ipotesi di recidiva nell'infrazione dui cui al I comma, si applica la sospensione da due mesi ed un anno.

Nel caso di violazione delle norme (artt. 6, I e II comma e 7 Legge 64/34), il notaio sarà punito con la sanzione pecuniaria da 21 euro a 105 euro e nei casi più gravi, con la siospensione nella misura di cui al II comma.

Note

nota1

Min. Giustizia 29 ottobre 1992, n. 2138/813"La omessa annotazione nel repertorio dei dati previsti dall'art. 5 del D.M. 30 aprile 1986 così come la omessa presentazione in archivio del prospetto riassuntivo delle convenzioni, previsto dall'art. 5 del D.M. 6 novembre 1991, costituisce pertanto violazione dell'art. 78 , ultimo comma, del reg. not., sanzionata dall'art. 261 dello stesso regolamento."
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