Violazioni dell'art. 63 l.n. : sanzioni




Per quanto riguarda le sanzioni applicabili alla violazione dell'art. 63 l.n. occorre fare alcune precisazioni preliminari.

L'inidoneo utilizzo del fascicolo supplementare (ritardata annotazione o errore nell'annotazione dei dati ecc.), di cui il notaio si sia tempestivamente munito (fascicolo debitamente vidimato), rende possibile l'applicazione della sanzione connessa all'art. 62 l.n. e precisamente l'art. 137, I comma l.n..

L'assoluta mancanza del fascicolo supplementare o l'utilizzo dello stesso in assenza della preventiva vidimazione da parte dell'Archivio notarile, espone il notaio alla sanzione riservata al repertorio originale, e cioè deve essere richiesta l'applicazione dell'art. 138, I comma, lettera d) l.n., sulla base del principio che il fascicolo supplementare ( inter vivos, mortis causa e protesti cambiari) è fascicolo obbligatorio per il notaio, ai sensi dell'art. 74 reg.not. e che lo stesso non può essere messo in uso senza la preventiva vidimazione richiesta dall'art. 64 l.n. nota1.

Nel caso in cui il notaio non annoti sul fascicolo supplementare vidimato, ricorrendone il caso, sembra condivisibile la tesi della possibilità di applicare la sanzione prevista dagli artt. 62 e 137, I comma l.n., in considerazione del fatto che l'art. 63, I comma l.n. fa obbligo al notaio di servirsi del fascicolo supplementare.

Note

nota1

Si richiama il contenuto dell'art. 143 l.n..
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