Legge del 1913 numero 89 art. 6


[1. Nelle isole, dove non esiste alcun notaro, potrà con decreto Reale, previo il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, essere temporaneamente autorizzato ad esercitare le funzioni uno degli aspiranti al notariato, che, fornito dei requisiti necessari per la nomina, ne faccia domanda, e, in difetto, il cancelliere della pretura, o il sindaco o il segretario comunale, o altro tra i funzionari e le persone residenti nel luogo, che sia reputato di sufficiente idoneità.
2. Nel medesimo modo potrà provvedersi pure riguardo ai Comuni o alle frazioni di Comune in cui non esiste alcun notaro e che per le condizioni topografiche o di viabilità non possano agevolmente, anche solo per certi periodi dell'anno comunicare con i luoghi viciniori provvisti di notaro.
3. L'esercente in tal modo autorizzato sarà considerato come notaro, rispetto alla responsabilità civile, penale e disciplinare dipendente dai suoi atti, i quali al cessar dell'esercizio dovranno essere depositati nell'archivio del distretto, osservando, per quanto sia possibile, le norme stabilite per l'assicurazione e la consegna degli atti e volumi dei notari.
4. Egli non potrà prestare il proprio Ministero fuori dell'isola, del Comune o della frazione di Comune assegnatagli. Il decreto Reale determina le condizioni relative all'esercizio].
(Abrogato dall'art. 1, comma 1, L. 20 gennaio 1994, n. 49)

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