Violazioni dell'art. 64 l.n.: sanzioni




L'art. 64 l.n. impone al notaio di utilizzare unicamente dei repertori (e fascicoli supplementari) che siano stati preventivamente vidimati da parte del Conservatore dell'Archivio notarile.

In assenza di tale operazione prescritta dalla legge, il supporto cartaceo non acquisisce la natura di "repertorio notarile" come più volte espresso dalla Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. III, 1372/95 ).

La violazione dell'art. 64 l.n. è sanzionata dall'art. 138, I comma, lettera d) , con la sospensione per il notaio da uno a sei mesi.

In caso di recidiva nella contravvenzione all'art. 138, I comma, lettera d) l.n., il notaio sarà destituito ai sensi dell'art. 142, lettera b) l.n..

Va ricordato che l'art. 143 l.n. estende, salva la presenza di specifiche diverse disposizioni, agli altri repertori e registri le pene disciplinari comminate per l'irregolare tenuta o mancanza del repertorio.

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