Revoca della commissione



L'art. 1734 cod. civ.  permette al committente di revocare l'ordine di conclusione dell'affare fino al momento in cui il commissionario non l'abbia perfezionato. Nell'ipotesi la legge riconosce comunque a quest'ultimo un compenso per l'attività svolta: è prescritto infatti che in tal caso spetti al commissionario una parte della provvigione determinata in base alle spese sostenute ed all'opera prestata.

Il rapporto che lega committente a commissionario è solitamente durevole. E' chiaro dunque che il primo abbia la possibilità di bloccare la conclusione di affari che non lo convincono a causa delle eventuali difficoltà economiche del cliente o sulla base delle notizie raccolte circa la sua correttezza commerciale.

La questione più rilevante che si pone al riguardo del modo di disporre dell'articolo in esame è quella del coordinamento con gli artt. 1723 , 1725 , 1727  cod.civ.apri, dettati in tema di mandato. La prima norma  prevede, in linea generale, che il mandante abbia la possibilità di revocare il mandato. Ai sensi dell'art. 1725 cod.civ. , quando il mandato è oneroso ed è stato conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, la revoca può essere esercitata anzitempo soltanto quando sussista una giusta causa, in difetto della quale il mandante dovrebbe risarcire al mandatario i danni secondo le regole generali. Quando invece il mandato oneroso è stato concluso a tempo indeterminato, la revoca è senz'altro possibile, sia ricorrendo una giusta causa, sia ad libitum, previo preavviso.

Secondo il parere preferibile, l'art.1734 cod.civ. verrebbe a porre una regola derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui si è fatto cenno (pur condividendone la portata del tutto analoga a quella di una facoltà di recesso). Dunque il committente non sarebbe tenuto a corrispondere al commissionario somme aggiuntive rispetto a quelle relative alle spese sostenute ed ad una quota del compenso previsto in relazione all'opera svolta. Non sarebbe, in particolare, risarcibile il lucro cessante in misura pari alla provvigione dovuta a fronte del regolare perfezionamento dell'affarenota1. Non manca chi, diversamente opinando nota2, reputa che, in ogni caso, non possa prescindersi dall'applicazione della regola generale di cui al riferito art. 1725 cod.civ., che rinverrebbe applicazione anche in materia di commissione. Una cosa è chiara: quando dovesse ricorrere una giusta causa di revoca (eventualità non prevista dall'art. 1734 cod.civ.) il commissionario non avrebbe certo diritto alla corresponsione di alcun compenso (si pensi all'ipotesi in cui ci si fosse avvicinati alla conclusione di una vendita ad un soggetto evidentemente insolvente)nota3 .

L'art.1734 cod.civ. è comunque disposizione derogabile dalle parti. Ben potrebbero committente e commissionario accordarsi nel senso della rinunzia della facoltà di avvalersi dello speciale meccanismo previsto dalla norma.

Note

nota1

nota1

Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980, p.940; Valeri, Manuale di diritto commerciale, vol.II, Firenze, 1948, p.180; Formiggini, voce Commissione, in Enc.dir., vol.VII, 1960, p.868.
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nota2

Così Mirabelli, Dei singoli contratti, in Comm. cod.civ., Libro IV, Torino, 1991, p.611; Luminoso, Mandato, commissione e spedizione, in Trattato di dir.civ. e comm. dir. da Cicu e Messineo e continuato da Mengoni, Milano, 1984, p.469; Minervini, Il mandato, la commissione, la spedizione, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1954, p.176, per i quali, ove si ritenga che l'art.1734 cod.civ. valga ad introdurre una deroga rispetto all'art.1725 cod.civ., sarebbe logicamente ingiustificato il trattamento riservato da un lato al mandatario, dall'altro al commissionario e allo spedizioniere.
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nota3

Formiggini, cit., p.868.
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Bibliografia

  • FERRI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 1980
  • FORMIGGINI, Commissione, Enc.dir., VII, 1960
  • LUMINOSO, Mandato, commissione, spedizione, Milano, Tratt. dir. civ. e comm. diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, 1984
  • MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, Torino, Trattato Vassalli, 1954
  • MIRABELLI, Dei singoli contratti, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1968
  • VALERI, Manuale di diritto commerciale, Firenze, II, 1948

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