Cass. civile, sez. II del 2021 numero 6442 (09/03/2021)




In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la mancata assistenza del notaio nella sede principale, prevista dall'art. 26 della l. n. 89 del 1913, costituisce una condotta diversa da quella, individuata dall'art. 9 del codice deontologico, della presenza non consentita nella sede secondaria nei giorni fissati per l'assistenza alla sede; ed infatti, la violazione della seconda disposizione, volta a sanzionare la "presenza" nella sede secondaria, lesiva del principio di etica professionale, è sanzionata dall'art. 147, comma 1, lett. b), della l. n. 89 cit., con la censura, la sospensione ovvero anche la destituzione, mentre per la violazione della prima, finalizzata a punire l’assenza del notaio dalla sede, l'art. 137, comma 2, della medesima legge notarile dispone l'applicazione di una pena pecuniaria (salvo in caso di recidiva).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Cass. civile, sez. II del 2021 numero 6442 (09/03/2021)"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti