Diritto al rimborso delle spese funerarie. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 1994 del 2 febbraio 2016)

Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto ad ottenerne il rimborso da parte di costoro, sempre che non si tratti di spese eccessive, sostenute contro la loro volontà.

Commento

(di Daniele Minussi)
E' logicamente possibile distinguere tra debiti ereditari (cioè passività facenti capo al de cuius e maturate nel tempo antecedente l'apertura della successione) e spese o pesi gravanti l'eredità (maturate dunque nel tempo successivo al venir meno dell'ereditando). Le spese funebri, relative cioè alle esequie, fanno capo a quest'ultima nozione e gravano su tutti gli eredi. Ne discende il diritto al rimborso (detratta la propria quota parte) in favore di chi le abbia effettuate, a condizione che le stesse non si palesino esorbitanti. In termini analoghi, cfr. Cass. civile, sez. II 2002/28.

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