Cassazione Civile Sez. II 28/2002: Spese per onoranze funebri comprese tra i pesi ereditari

Le spese per le onoranze funebri sono da comprendere tra i pesi ereditari, cioè tra quegli oneri che sorgono in conseguenza dell'apertura della successione e, pur dovendo essere distinti dai debiti ereditari, ossia dai debiti esistenti in capo al de cuius e che si trasmettono, con il patrimonio del medesimo, a coloro che gli succedono per legge o per testamento, gravano sugli eredi per effetto dell'acquisto dell'eredità, concorrendo a costituire il passivo ereditario, che è composto sia dai debiti del defunto sia dai debiti dell'eredità; ne consegue che colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenere il rimborso dagli eredi, sempre che non si tratti di spese eccessive sostenute contro la volontà espressa dai medesimi.

Commento

La mancata ricomprensione delle spese funebri tra i debiti ereditari non impedisce che esse gravino sugli eredi in quanto comunque facenti parte del passivo ereditario. Ne segue l'obbligazione afferente al rimborso a carico degli eredi in favore di chi abbia sostenuto il relativo esborso

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