Applicabilità della regola di cui all’art. 1108 c.c. alla comunione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17216 del 9 ottobre 2012)

L’art. 1108 c.c., il quale richiede per le alienazioni il consenso di tutti i comproprietari, è applicabile anche alla comunione ereditaria, in quanto espressione di una regola generale pertinente ad ogni specie di comunione, compresa quella derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell’art. 719 c.c., che ad essa apporta una limitata eccezione, prevedendo che la vendita possa essere deliberata a maggioranza, esclusivamente nella particolare ipotesi che sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari.

Commento

(di Daniele Minussi)
Va rimarcato come vi sia un continuo rincorrersi tra le norme del codice civile dettate in tema di divisione in generale e quelle che disciplinano la divisione ereditaria. Ciò premesso, le regole proprie della comunione ordinaria rinvengono una specificazione nelle norme dettate in tema di amministrazione dei beni che ricadono nella comunione incidentale ereditaria. Tra queste indiscutibilmente si situa l'art.719 cod.civ., che istituisce una deroga rispetto al principio generale secondo la quale la cosa che appartiene a più titolari può essere venduta soltanto quando tutti siano d'accordo. La decisione a maggioranza sulla sorte del bene comune si giustifica infatti soltanto in base alla finalità della stessa, vale a dire l'estinzione delle passività ereditaria. Ovviamente non potrebbe valere l'inverso, vale a dire l'applicazione del principio che si ritrae dalla predetta norma alla comunione ordinaria.

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