Applicabilità della regola di cui all’art. 1108 c.c. alla comunione ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 17216 del 9 ottobre 2012)
L’art. 1108 c.c., il quale richiede per le alienazioni il consenso di tutti i comproprietari, è applicabile anche alla comunione ereditaria, in quanto espressione di una regola generale pertinente ad ogni specie di comunione, compresa quella derivante dalla successione per causa di morte, come risulta evidente dal disposto dell’art. 719 c.c., che ad essa apporta una limitata eccezione, prevedendo che la vendita possa essere deliberata a maggioranza, esclusivamente nella particolare ipotesi che sia necessaria per il pagamento dei debiti e pesi ereditari.