Tribunale di Napoli del 2011 (17/04/1997)



La c.d. cautela sociniana, diversamente dall'azione di riduzione, appresta la tutela del legittimario, assicurandogli la piena proprietà della quota di legittima, salvo il caso in cui il riservatario preferisca la nuda proprietà, quantitativamente superiore alla spettanza per legge, ma con l'aggravio di usufrutto, assimilabile ai pesi e condizioni, vietati sulla legittima.

Il diritto di opzione del legittimario a tenere quanto lasciatogli in nuda proprietà o la sola quota di legittima in piena proprietà configura un diritto potestativo, esercitabile anche in via stragiudiziale, con cui al legittimario stesso è dato di incidere sul contenuto della disposizione testamentaria, modificandone gli effetti, mediante manifestazione di volontà in forma libera, pure con riferimento a beni immobili.

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