Appello di Napoli del 1984 (23/03/1984)


In esito al decesso del lavoratore in costanza del rapporto lavorativo, la legge statuisce l' indisponibilita` del diritto alle indennita` acquisite al suo patrimonio e lo attribuisce in via originaria alle persone indicate nel primo comma dell' art. 2122 cod. civ.. Non hanno rilevanza la natura di retribuzione differita alla cessazione del rapporto di lavoro, riconosciuta alla indennita` di anzianita`, nonchè la funzione integratrice di tale indennita` sulle quali sarebbe possibile fondare la pretesa in base ai principi in materia di acquisto derivativo. La sottrazione delle indennita` al patrimonio del defunto e la correlativa attribuzione alla famiglia rendono inoperante il regime della comunione legale e, conseguentemente, precludono un acquisto, a tale titolo, da parte del coniuge superstite. Occorre altresì considerare che i diritti sui proventi della attivita` separata del coniuge sorge "de residuo", cioe` solo rispetto ai proventi gia` maturati e non consumati allo scioglimento della comunione. Al contrario, il diritto alle indennita` in oggetto matura alla morte del lavoratore, quando la comunione legale, sciogliendosi, cessa di produrre i suoi effetti.

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