Codice Civile art. 1134


GESTIONE DI INIZIATIVA INDIVIDUALE

1. Il condomino che ha assunto la gestione delle parti comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
(Articolo così sostituito dall’art. 13, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 17 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012)

[Testo previgente, il nuovo testo è in vigore dal 17 giugno 2013:

SPESE FATTE DAL CONDOMINO

1. Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente. ]

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 1134"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti